Con la circolare n. 83 del 21 maggio 2013 l’INPS, illustra i contenuti dell’art.3, commi 2 e 3, della legge 92 del 28 giugno 2012 di riforma del mercato del lavoro, in merito ai destinatari della contribuzione per il finanziamento dell’indennità di mancato avviamento al lavoro per gli addetti di lavoro temporaneo occupati nel settore portuale.
Premessa.
L’art. 3, co. 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha previsto la messa a regime – da “gennaio 2013” – della particolare indennità di mancato avviamento al lavoro, riconosciuta ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e nelle agenzie di cui all’art. 17, co, 2 e 5, legge n. 84/94, nonché ai lavoratori dipendenti delle società cooperative derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell’art. 21, co. 1, lett. b), della medesima legge n. 84/94.
Ai fini del relativo finanziamento, il successivo comma 3 dispone che “Alle imprese e agenzie di cui all’articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84/1994, nonché ai relativi lavoratori, è esteso l’obbligo contributivo di cui all’articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407”.
1) Soggetti obbligati.
In relazione alla previsione contenuta nella legge di riforma del mercato del lavoro, sono destinatarie della contribuzione in argomento:
- le imprese autorizzate dalle autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, alla fornitura di lavoro portuale temporaneo, ai sensi dell’art. 17, co. 2, della legge n.84/1994;
- le Agenzie promosse dalle autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, per la fornitura di lavoro portuale temporaneo, ai sensi dell’art. 17, co. 5, legge n. 84/94;
- le società derivanti dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell’art. 21, co. 1, lett. b), legge n. 84/94, per la fornitura di lavoro temporaneo in ambito portuale.
Come già precisato nella circolare n.13/2013, la disposizione recata dall’art. 3, co. 3, legge n. 92/2012 estende in capo alle imprese sopra indicate solo l’obbligo contributivo di cui all’articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e non la disciplina in materia di integrazione salariale straordinaria.
Tali imprese, quindi, da gennaio 2013, sono tenute al versamento del contributo dello 0,90% (di cui 0,30% a carico di ciascun lavoratore).
Di seguito – a scioglimento della riserva contenuta al punto 2 della citata circolare n. 13/2013 – si forniscono le necessarie istruzioni operative per il versamento del contributo in argomento.