La Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato il 06/12/2010 il principio interpretativo n. 17 datato 06/12/2010 sulla disciplina del lavoro a progetto. Ciò poiché il 24/11/2010 è entrata in vigore la legge n. 183/2010 (cd. collegato lavoro) che ha apportato alcune novità alla materia delle collaborazioni coordinate e continuative. Inoltre, dopo l’entrata in vigore della D.Lgs. n. 276/2003 sono state diverse le pronunce giurisprudenziali di merito che hanno meglio definito la figura del collaboratore a progetto. Pertanto, la Fondazione studi dei Consulenti del lavoro ha ritenuto opportuno analizzare le suddette novità integrando alcuni profili del principio n. 1/2004 (a cui viene fatto rinvio per una corretta ed esaustiva lettura). Collaborazioni di tipo occasionale – novità normative Il comma 2 dell’art. 61 del decreto, individua rapporti minimi, esigui sia nella durata che nel corrispettivo, per il quali non è necessario ricondurre la fattispecie contrattuale ad un determinato progetto o programma di lavoro (cd minicococo). Si tratta, come noto, di rapporti di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare e con un compenso lordo non superiore a 5.000,00 euro ad anno. La legge n. 183/2010 ha introdotto un ulteriore casistica (art. 49, comma 7) prevedendo – nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona – la possibilità di una prestazione per non più di 240 ore nel corso dell’anno solare. A parere dei Consulenti del lavoro: “Lascia, peraltro, alquanto perplessi la previsione di un monte orario di prestazione, stante il già labile confine con una prestazioni di natura subordinata. Appare, inoltre, troppo ampio e indeterminato l’ambito di applicazione poiché i servizi di cura e assistenza riferiti alla persona possono essere ricondotti a una pluralità di attività economiche”. Impugnativa recesso da parte del collaboratore L’art. 32 c. 3 lettera b) della legge 183/2010 ha introdotto l’obbligo per il collaboratore che voglia contestare il recesso intimato dal committente, qualunque ne sia la motivazione, di impugnare il medesimo entro 60 giorni, a pena di decadenza, con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale idoneo a rendere nota la volontà del collaboratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale. Obbligo di versamento dei contributi In base all’art. 39 della legge 183/2010 l’omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, configura il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali. Si applicano, quindi, le stesse pene già previste per il lavoro dipendente: reclusione fino a tre anni e multa fino a 1.032,90 Euro. Il mancato versamento nei termini di legge della quota di contribuzione posta a carico del collaboratore coordinato e continuativo, con o senza progetto, diventa quindi un delitto. Soggetto attivo del reato è il committente, anche se ha delegato a terzi l’adempimento dell’obbligazione contributiva. Opera anche in questo caso la causa di non punibilità di cui all’art. 2, comma 1-bis della L. 638/83, per cui il committente non incorre nella sanzione penale se versa i contributi dovuti entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione. Per la decorrenza del termine è sufficiente la sicura conoscenza da parte del contravventore dell’accertamento previdenziale svolto nei suoi confronti, non essendo necessarie particolari formalità per la notifica (Cass. n. 26054/2007). A differenza di quanto avviene per il lavoro subordinato, l’obbligo contributivo verso la gestione separata del lavoro autonomo sorge esclusivamente con il pagamento del compenso. Disposizioni particolari in materia di collaborazioni coordinate e continuative L’art. 50 della legge 183/2010 ha introdotto una norma per le stabilizzazioni dei rapporti di collaborazione non andate a buon fine, riaprendone altresì i termini. In tal senso, fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto entro il 30/9/2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 1, commi 1202 e seguenti, della legge n. 296/2006, nonché abbia, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, ulteriormente offerto la conversione a tempo indeterminato del contratto in corso ovvero offerto l’assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il rapporto di lavoro precedentemente in essere, è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. (Fondazione studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavor0, Commissione dei principi interpretativi delle leggi in materia di lavoro “Principio n. 17”).