La Fondazione Studi risponde al quesito.
Quesito: Lavoro intermittente – settore agricolo
Del: 01 febbraio 2012
Quesito
E’ possibile instaurare un rapporto di lavoro a chiamata ai sensi dell’art.33 e ss. Del DLgs 276/03 con un operaio agricolo, nelle due versioni, cioè senza obbligo di disponibilità, oppure con obbligo di disponibilità?
Dall’art. 34 del citato decreto e dall’interpello n.37/2008 Min.Lav. parrebbe chiaro che in assenza di previsioni contrattuali ( il ccnl operi agricoltura non ha recepito il contratto intermittente o a chiamata) il contratto può “ in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età, anche pensionati”.
L’unica differenza con la disciplina OTD pare consistere nell’assenza di obbligo di garantire, da parte del datore di lavoro, un numero minimo di giornate lavorative.
Nel caso di specie, l’imprenditore agricolo aveva proprio questa necessità, di avere in forza un operaio al quale non debba essere garantito un minimo di giornate, avendone necessità in modo sporadico, e senza che il rapporto rientri nella 1 ^ tipologia di contratto OTD , che ha una causale specifica.
Risposta
Il ricorso al contratto di lavoro intermittente sarà ammesso (art. 34, comma 1 D. LGS 276/2003 come sostituito dall’art. 10, comma 1, D. LGS n. 251/2004)
– per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente in base a quanto stabilito dai CCNL (in via definitiva). In assenza di una regolamentazione specifica da parte della contrattazione collettiva, il D.M. 23 ottobre 2004, mediante un “materiale” rinvio alle tipologie di attività già indicate nella tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923, ha individuato ulteriori ipotesi in cui è ammissibile la stipulazione di contratti di natura intermittente;
– per lo svolgimento delle attività che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (art. 1, comma 1 del D.M. del 22/10/2004);
– per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno;
– per prestazioni rese da da soggetti con meno di 25 anni di età (art. 34, comma 2 D. LGS 276/2003 come sostituito dall’art. 1-bis, comma 1, lett. b), D.L. n.35/2005);
– per prestazioni rese da lavoratori con più di 45 anni di età, anche pensionati (art. 34, comma 2 D. LGS 276/2003 come sostituito dall’art. 1-bis, comma 1, lett. b), D.L. n.35/2005).
Rispetto alle ipotesi soggettive di ricorso al contratto e all’individuazione dei periodi predeterminati di cui, rispettivamente, agli artt. 34, comma 2 e 37 comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003, l’autonomia collettiva sembra avere un potere integrativo/ ampliativo, ma non già preclusivo.
Ai sensi dell’art. 34, infatti, il contratto di lavoro intermittente può, “in ogni caso”, essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età, anche pensionati mentre, nelle ipotesi di cui all’art. 37 (“prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali”) alla contrattazione collettiva è demandata esclusivamente la possibilità di individuare “ulteriori periodi predeterminati” (Interpello Ministeriale del 1 settembre 2008, n. 37).
Pertanto anche nel settore agricolo trovano applicazione le diposizioni che riguardano il lavoro intermittente.
Fonte: consulentidellavoro.it