Con il decreto legge n.25/17, pubblicato in GU il 17 marzo 2017, con entrata in vigore immediata, sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2017 solo i voucher acquistati entro il 17 marzo 2017.
Fondazione Studi è intervenuta il 24 marzo 2017 con un approfondimento che esamina le possibili alternative al vuoto normativo prendendo in esame il contratto di somministrazione, le collaborazioni coordinate e continuative ed il lavoro intermittente, comparando i costi – su base mensile e su base oraria – di queste forme contrattuali con quelli derivanti dal contratto di lavoro accessorio per rilevare le differenze ed i vantaggi per il datore di lavoro ed il lavoratore.
Una soluzione all’abrogazione dei voucher, quindi, potrebbe essere rappresentata dal lavoro a chiamata che però prevede limiti sia in fase di assunzione (età e qualifiche), sia per la durata del contratto (400 giorni).Vediamo i dettagli.
Il lavoro intermittente o a chiamata è un contratto che si può attivare qualora si presenti la necessità di utilizzare un lavoratore per prestazioni con una frequenza non predeterminabile, permettendo al datore di lavoro di servirsi dell’attività del lavoratore, chiamandolo all’occorrenza. È richiesta la forma scritta del contratto (anche se solo ai fini della prova della sussistenza del contratto e non per la sua validità) indicando i contenuti previsti per legge, tra cui la durata a tempo determinato o indeterminato.
La disciplina normativa è contenuta nel Decreto Legislativo di riordino delle tipologie contrattuali (D.lgs. 81/15).
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato:
- per le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento allo svolgimenti di prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno;
- nel caso di soggetti di età inferiore a 24 anni, oppure, di età superiore a 55 anni. Le prestazioni a chiamata si devono comunque concludere entro il compimento del 25esimo anno.
Qualora la prima ipotesi non sia attuata dalla contrattazione collettiva, le ipotesi di ricorso a questo tipo di contratto sono individuate da un apposito decreto ministeriale. Come confermato dall’Interpello n.10/16, è ancora possibile riferirsi alle attività a carattere discontinuo della tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923, in relazione alla possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro intermittenti.
Il contratto di lavoro intermittente, come confermato anche dalla nuova disciplina raccolta nel Decreto Legislativo n.81/2015, è ammesso per ciascun lavoratore e con il medesimo datore di lavoro per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate nell’arco di tre anni solari, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Nel caso in cui sia superato questo periodo, il rapporto di lavoro intermittente si trasforma in un rapporto a tempo pieno e indeterminato.
La Circolare MLPS n.35/13 aveva già fornito le indicazioni operative riguardo al calcolo delle giornate.
A livello retributivo è poi prevista un’indennità di disponibilità nel caso in cui il lavoratore si impegni contrattualmente a rispondere alla chiamata. L’importo dell’indennità è determinato dai contratti collettivi ma non è inferiore all’importo minimo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Come chiarito dal Ministero con interpello n.15/15, il lavoratore iscritto nella lista di mobilità e assunto con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, senza obbligo di risposta alla chiamata, mantiene comunque l’iscrizione nella lista.
Il datore di lavoro deve effettuare, oltre alla CO, una comunicazione amministrativa prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa svolta dal del medesimo lavoratore, o prima dell’inizio di più prestazioni di durata non superiore a 30 giorni svolte all’interno di una preventiva pianificazione.
Le modalità operative sono state definite dal Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 e dalla Circolare MLPS n.27/13.
Consulta le istruzioni operative di Cliclavoro per la comunicazione della chiamata del lavoro intermittente.
L’App Lavoro Intermittente permette alle aziende di comunicare in modo semplice e rapido le chiamate per prestazioni di lavoro intermittente.
Come funziona? Dopo aver effettuato il login, occorre inserire nella sezione “Invia nuova comunicazione” il codice fiscale del lavoratore, le date di inizio e di fine della prestazione e il codice di comunicazione obbligatoria.
L’App Lavoro Intermittente ha inoltre altre funzionalità che permettono di:
- Ricercare le comunicazioni inserite
- Annullare le chiamate inviate
- Registrare il proprio numero mobile per consentire al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di riconoscere chi inserisce le comunicazioni
Tutte le caratteristiche e le funzionalità sono illustrate nella guida di supporto disponibile all’interno dell’App.
Scarica l’app per il tuo smartphone o per il tuo tablet:
FONTE: http://www.consulentidellavoro.it