Con riscontro all’interpello n. 10 del 25 marzo 2014 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali si è espresso sulla compatibilità tra il contratto di lavoro intermittente e gli operatori di call center, esprimendosi in maniera più chiara sulla figura degli “addetti alle attività di call center in bound e/o out bound”.
Interpello n. 10
A promuovere la necessità di ottenere di chiarimenti era stato il Consiglio Nazionale dell’Ordine deiConsulenti del Lavoro, che ha proposto una istanza di interpello per domandare sul possibile utilizzo della tipologia contrattuale del lavoro intermittente in relazione al personale addetto alle attività di call center in bound e/o out bound, sulla base di un rinvio alla figura degli “addetti ai centralini telefonici privati”.
In via preliminare, risponde il Ministero, “si sottolinea che le ipotesi in cui risulta ammissibile la stipulazione di contratti di lavoro intermittente, in assenza del requisiti soggettivi ovvero oggettivi individuati dall’art. 34 del D. Lgs. n. 276/2003, sono declinate nell’elenco contenuto nella tabella allegata al Regio Decreto citato, il quale contempla al n. 12 le prestazioni svolte dagli “addetti ai centralini telefonici privati”.
Il Ministero aggiunge quindi che le figure richiamate dall’interpellate, ovvero gli operatori di call center, non sembrano essere equiparabili a quelle indicate nella tabella appena ricordata, considerando che l’attività degli addetti ai centralini telefonici privati ha una connotazione specifica che consiste solamente nello smistamento delle telefonate.
La prestazione che viene invece svolta dagli operatori di call center – prosegue quindi il Ministero – “è sicuramente una prestazione più articolata in quanto si inserisce normalmente nell’ambito di un servizio o di una attività promozionale o di vendita da parte dell’impresa”. Una valutazione che risulterebbe altresì essere confermata dalla legge, laddove – all’art. 61 d.lgs 276/2003 – ammette il ricorso a contratti di collaborazione a progetto per attività di call center out bound se si tratta di “attività di vendita diretta di beni e di servizi”. Ne consegue che, conclude il Ministero, il semplice uso dello strumento telefonico non consente la richiesta di equiparazione delle categorie sopra anticipate.
Interpello n. 9
Nella stessa data il Ministero del Lavoro è intervenuto con rispondendo all’interpello n. 9 relativo alla stessa possibilità di instaurare rapporti di lavoro intermittente nei confronti del personale delle aziende funebri e, in particolar modo, necrofori e portantini addetti ai servizi funebri.
Anche in questo caso l’interpello è stato avanzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, che domanda al Ministero se il personale suddetto, impiegato presso aziende che operano nel settore funebre, possa essere assimilato a quanto previsto dalle categorie degli “operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose”.
Dopo aver acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, il Ministero risponde come dalla lettura della normativa vigente, tra le attività a carattere discontinuo con riferimento alle quali è possibile stipulare dei contratti di lavoro intermittente risulta essere completata quella espletata dagli operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili religiose, che è “comprensiva dunque di tutte le prestazioni strumentali alla preparazione e allo svolgimento delle celebrazioni civili e dei riti religiosi”.
Ebbene, sulla base di quanto sopra, afferma il Ministero nella parte centrale del suo riscontro, “non sembra possa negarsi una equiparazione tra tali figure e quelle dei necrofori e portantini impiegati dalle aziende di servizio funebre nelle attività preliminari ed esecutive del trasporto, della cerimonia e della connessa sepoltura”.
Ne consegue che, conclude il Ministero, la tipologia di contratto di lavoro intermittente è configurabile anche nei confronti delle categorie richiamate dall’interpellante, poiché riconducibili alle figure di cui sopra.
In estrema sintesi, il rapporto di contratto di lavoro intermittente può essere adattato ai necrofori e agli operatori delle agenzie funebri, ma non agli operatori di call center.