In tema di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità del provvedimento espulsivo per giustificato motivo oggettivo nei confronti del lavoratore appartenente a categoria protetta, rispetto al quale il medico competente ha accertato la ridotta attitudine allo svolgimento delle proprie mansioni.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 28426 del 19 dicembre 2013, ha precisato che, a causa della malattia sopravvenuta, il lavoratore disabile non è più in grado di offrire una prestazione utile al datore, in quanto parziale e frammentaria, e non è possibile ricollocarlo in altre mansioni.