Nell’ipotesi di patto di prova stipulato con invalido assunto in base alla l. 2 aprile 1968 n. 482, il recesso dell’imprenditore è sottratto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale contenuta nella l. 15 luglio 1966 n. 604, onde non richiede una formale comunicazione del motivo del recesso; questo può essere direttamente contestato dal lavoratore in sede giudiziale, allegando fatti (fra i quali l’elusione della legge protettiva degli invalidi) dimostranti l’illiceità del motivo e perciò l’invalidità dell’atto negoziale unilaterale.
Dalla nullità del licenziamento illegittimo deriva il diritto al risarcimento del danno secondo i principi comuni della nullità degli atti negoziali contrari a norme di diritto, e non quelle speciali dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.