La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 2056/2011, ha chiarito la legittimità del licenziamento comminato dal datore di lavoro al dipendente che ha permesso ad un soggetto non autorizzato l’utilizzo del computer aziendale, con contestuale accesso ad informazioni riservate.
Nello specifico la Suprema Corte ha sottolineato che la scelta di provvedere al licenziamento per giustificato motivo soggettivo risulta essere fondata in ragione del pericolo per la sicurezza informatica dell’azienda, causato dal comportamento del dipendente.