La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 17845 del 31 agosto 2011, ha chiarito che in caso di licenziamento non può essere invocata la nullità dello stesso a seguito delle pubblicazioni del matrimonio che cadano all’interno del periodo di preavviso.

Nello specifico la Suprema Corte ha sottolineato che la Legge n. 7/1963 concernente il divieto di licenziamento in caso di nozze, trova la sua ratio nella tutela del lavoratore da comportamenti ritorsivi del datore di lavoro legati alla scelta di contrarre matrimonio. Nel caso di specie la summenzionata tutela non può trovare applicazione, poiché il licenziamento risulta intimato precedentemente alle pubblicazioni e di conseguenza non sussiste alcun legame tra il provvedimento espulsivo e la scelta della lavoratrice.