La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 28434 depositata giovedì 19 dicembre 2013, accogliendo le motivazioni dell’INAIL, ha rigettato il ricorso di un lavoratore che si era visto negare la richiesta di danno biologico derivante da infortunio sul lavoro da parte dell’Istituto per una lombosciatalgia verificatasi sul lavoro che, però, è stata considerata manifestazione di una patologia cronica già esistente.
Nel caso in specie, le consulenze tecniche hanno evidenziato come il lavoratore fosse già affetto da “discopatie multiple lombari” al momento dell’infortunio e, pertanto, è stato ritenuto che il presunto sforzo fisico, che per il lavoratore aveva causato la lombosciatalgia, non costituisse causa efficiente, né concausa né causa scatenante lo stato morboso del lavoratore che, quindi, si è visto negare il risarcimento.