A seguito del riconoscimento ad opera del decreto legge 5/2011 del giorno 17 marzo 2011 come giornata festiva a tutti gli effetti, l’Inps, con il nuovo intervento rimanda al suo precedente messaggio 13552 del 12 giugno 2009 nel caso di coincidenza di tale giornata con la Cassa integrazione guadagni.
Pertanto il relativo regime retributivo è il seguente:
– Nel caso di CIG a orario ridotto il pagamento della festività risulta a carico del datore di lavoro;
– Nel caso di CIG con sospensione dell’attività, la festività è riassorbita nel trattamento di integrazione salariale e il datore di lavoro non ha alcun onere se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa, salvo se diversamente disposto dall’accordo sindacale;
– Sempre nel caso di CIG con sospensione dell’attività con pagamento dei lavoratori a ore, la festività è a carico del datore di lavoro se ricade nelle due prime settimane di sospensione, mentre è assorbita nel trattamento di CIG a carico INPS se al contrario la festività ricade oltre le prime due settimane di sospensione dell’attività.
Fonte: guidaallavoro.ilsole24ore.com