Con l’approvazione della Legge n. 148/2011 di conversione della c.d. “Manovra di Ferragosto” è stato confermato che, a decorrere dal 2012 un apposito D.P.C.M. fisserà annualmente le date in cui ricorrono le c.d. “festività laiche”, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, in modo tale che le stesse cadano il venerdì precedente o il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.
In sede di conversione in legge è stata introdotta l’esclusione da tale previsione della festa della Liberazione (25 aprile), della festa del Lavoro (1° maggio) e della festa nazionale della Repubblica (2 giugno), che non potranno quindi essere oggetto di “spostamento”.

 

Secondo la previsione della norma, dunque, sarà un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a stabilire annualmente se il Santo Patrono dovrà essere festeggiato di venerdì, lunedì o di domenica.

E’ da rilevare che la legge non specifica il trattamento economico spettante ai dipendenti nel caso in cui la festività venga spostata.

Si può ritenere, nel silenzio della norma, che per le feste spostate a lunedì o al venerdì nulla cambia in quanto ai sensi della legge n. 260/1949 nelle giornate festive i lavoratori hanno diritto a percepire la normale retribuzione.

Nel caso di festività coincidente con la domenica la legge n. 260/1949 prevede che al lavoratore spetti oltre alla normale retribuzione giornaliera il pagamento di un’ulteriore quota giornaliera della retribuzione in atto se lavoratori retribuiti in misura fissa ovvero per i lavoratori retribuiti ad ore la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale di lavoro contrattuale o legale alla quale si deve aggiungere l’ulteriore quota di 1/6 dell’orario settimanale.