In merito all’applicazione della sanzione prevista dall’art. 18, comma 3-bis del D.Lgs n. 276/2003, relativa alla violazione degli obblighi di comunicazionenei confronti dei sindacati che il datore di lavoro deve effettuare in caso di utilizzo di lavoratori in somministrazione ex art. 24, comma 4 della Legge Biagi, per l’anno 2012 la medesima va effettuata con riferimento ai contratti di somministrazione conclusi tra il 6 aprile 2012 e il 31 dicembre 2012, mentre a partire dall’anno 2013 il periodo di riferimento (12 mesi) delle comunicazione è da intendersi il periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.
Lo precisa il Ministero del Lavoro nella Nota prot. n. 12187 del 3 luglio 2012, con la quale fissa inoltre il termine per l’adempimento in capo ai datori di lavoro al 31 gennaio di ciascun anno, a partire dall’anno 2013, con riferimento ai dati dell’anno precedente. La sanzione potrà essere applicata in caso dimancato o non corretto adempimento.