Nel citato interpello (si veda ItaliaOggi del 16 marzo), il ministero ha spiegato che gli adempimenti contributivi relativi ai permessi Rol e festività soppresse vanno effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui cade il termine ultimo per il godimento; e che inoltre l’eventuale mancata fruizione o monetizzazione dei permessi, entro le scadenze indicate dai Ccnl, non è contemplata da sanzioni, né penali né amministrative, a carico dell’impresa, né sanzioni sono previste per omesse o errate registrazioni sul Libro unico del lavoro (Lul).
A questo punto i consulenti del lavoro si sono posti il problema di individuare l’esatto «termine» per la fruizione dei permessi Rol, al fine di individuare conseguentemente il termine per adempiere agli obblighi contributivi (giorno 16 del mese seguente).

Il ministero, preliminarmente, ritiene opportuno «sottolineare l’importanza che assumono, accanto alla legge, la contrattazione collettiva aziendale e le pattuizioni di carattere individuale, quali fonti regolatrici di istituti afferenti al rapporto di lavoro». Fonti che si pongono, infatti, come strumenti maggiormente aderenti e conformi alle esigenze dei diversi contesti economico–sociali in cui sono inseriti i lavoratori. Secondo il ministero, pertanto, il termine ultimo di godimento dei permessi Rol, cui collegare l’insorgenza della relativa obbligazione contributiva (cioè giorno 16 del mese seguente come più volte ripetuto), può essere fissato sia alla fonte contrattuale collettiva, di livello nazionale o aziendale, che da quella individuale. Aggiunge, poi, che non vi è alcuna previsione di obbligatoria registrazione sul Lul della valorizzazione previdenziale dei Rol scaduti e non goduti, perché l’unica annotazione obbligatoria riferibile agli adempimenti contributivi sui Rol, è quella relativa alla ritenuta contributiva effettuata al dipendente all’atto della corresponsione delle somme. Pertanto, se il datore di lavoro decide di assolvere al solo obbligo contributivo, non è applicabile alcuna ritenuta al dipendente, mancando l’erogazione della somma corrispondente che, dunque, non troverà valorizzazione nel Lul. Infine, il ministero precisa che, ferme restando le eventuali sanzioni civili previdenziali in caso di tardivo e/o omesso versamento dei contributi per la mancata fruizione o per l’omessa monetizzazione dei Rol, nessuna sanzione pecuniaria amministrativa è erogata per omessa o tardiva registrazione sul Lul che recherà l’annotazione dell’avvenuta fruizione di permessi o della corrisposta indennità sostitutiva soltanto nel mese che le parti hanno concordemente pattuito.

di Daniele Cirioli

Fonte: Italiaoggi.it