Contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero del Lavoro (Interpello n. 10/2011), non è possibile la fruizione degli incentivi contributivi in caso di assunzione dei lavoratori licenziati dagli studi professionali e iscritti nelle liste di mobilità, in quanto si tratta di soggetti licenziati da datori di lavoro non impresa (professionisti).

Lo sostiene l’INPS, con Nota del 5 aprile 2012, con la quale precisa che le agevolazioni previste per gli iscritti nelle liste di mobilità, ovvero la possibilità di assunzione con contratto a termine fino a 12 mesi pagando contributi in misura pari a quella degli apprendisti (art. 8, comma 2, Legge n. 223/1991) e la facoltà di versare la contribuzione ridotta (misura pari agli apprendisti) per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato (art. 25, comma 9, Legge n. 223/1991), sono subordinate al possesso della qualità di imprenditore del datore di lavoro che licenzia i lavoratori sulle cui assunzioni sono richiesti gli incentivi; tale qualità non sussiste nel caso degli studi professionali.

Fonte. seac.it