Considerate le problematiche subentrate al momento di applicazione della nuova norma e tenuto conto del principio di tutela dell’affidamento e della buona fede, sono assolti

83612.ct480x320Ai sostituti d’imposta che hanno versato le ritenute di competenza dei mesi da gennaio a marzo 2015 non adeguandosi alla nuova disciplina, cioè esclusivamente in compensazione con F24, e hanno omesso e/o presentato tardivamente il modello di pagamento a saldo zero, non si applicano sanzioni. Lo precisa la risoluzione n. 7/E del 28 gennaio 2016, che recepisce le oggettive difficoltà manifestate dagli interessati in ordine al ritardato adeguamento dei software gestionali, in sede di applicazione della inedita procedura.

Ricordiamo, infatti che, dal 1° gennaio 2015, i sostituti d’imposta possono recuperare le somme rimborsate ai dipendenti in base ai prospetti di liquidazione dei modelli 730 e gli eventuali versamenti di ritenute o imposte sostitutive, effettuati in misura superiore a quella dovuta, esclusivamente mediante compensazione in F24, non più attraverso operazioni di compensazione “interna” di ritenute.
È quanto stabilito dall’articolo 15 del Dlgs 175/2014 e, con la risoluzione n. 13/E del 2015, per consentire che le prime operazioni di compensazione, in scadenza al 16 febbraio 2015, avvenissero secondo le nuove disposizioni, l’Agenzia delle Entrate ha “sfornato” gli appositi codici tributo da indicare nell’F24 (vedi articolo “Compensazioni tramite F24: i codici per i sostituti d’imposta”).

Pertanto, da un lato era tutto pronto ma, al momento di mettere in atto quanto fissato dal legislatore, sono subentrate alcune problematiche relative al non tempestivo adeguamento dei software gestionali alla nuova disposizione. Quindi, alcuni sostituti hanno applicato le previgenti modalità, in particolare, indicando nel modello di pagamento F24 le ritenute a debito al netto delle restituzioni ai dipendenti, con l’intenzione di far emergere successivamente la compensazione effettuata con la presentazione tardiva di una delega di pagamento a saldo zero, oppure direttamente nella dichiarazione modello 770/2016.

Ebbene, tenuto conto del principio di tutela dell’affidamento e della buona fede (articolo 10, comma 3, della legge 212/2000), l’Agenzia precisa che tale comportamento non sarà punito ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis, del Dlgs 471/1997 secondo cui “per l’omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi”. La risoluzione, infine, rammenta che anche quest’ultima norma è nuova di zecca ed è applicabile dal 1° gennaio 2016 (comma 133, legge 208/2015, la Stabilità 2016).

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