l Ministero del Lavoro, con la Lettera circolare n. 12552 del 10 luglio 2014, fornisce chiarimenti in merito alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 153 del 4 giugno 2014 che, in materia di orario di lavoro, ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l’art. 18-bis, commi 3 e 4 del D.Lgs n. 66/2003 nel testo introdotto dal D.Lgs n. 213/2004. Tale modifica ha comportato un sensibile aggravamento delle sanzioni previste in caso di violazione da parte del datore di lavoro di divieti relativi alla durata massima dell’orario di lavoro, del limite massimo di lavoro straordinario, nonché del limite minimo di riposo giornaliero e di riposo settimanale.
Il Ministero precisa che il vaglio di legittimità si limita alla disciplina in vigore dal 1° settembre 2004 al 24 giugno 2008; pertanto, le DTL sono tenute a rideterminare gli importi scaturiti dalle predette violazioni nei casi di:
rapporti ex art. 17 della Legge n. 689/1981, non ancora oggetto di ordinanza ingiunzione, relativi a verbali di contestazione e notificazione di illeciti amministrativi, contenenti le sanzioni di cui alla norma dichiarata incostituzionale;
ordinanza ingiunzione emessa, ma senza che sia spirato il termine per l’opposizione giudiziale;
opposizione proposta quando il relativo giudizio sia ancora pendente, ovvero la sentenza non sia ancora passata in giudicato.
fonte: www.seac.it