La Cassazione, con sentenza n. 7585 del 1° aprile 2011, ha affermato che in caso di mancato pagamento, da parte del datore di lavoro, del TFR, questo deve essere corrisposto dal Fondo di garanzia INPS anche se non è stato dichiarato il fallimento del datore stesso.
La Suprema Corte ha asserito il principio secondo cui “ai fini della tutela della Legge n. 297/82 del lavoratore per il pagamento del TFR, in caso di insolvenza del datore, quest’ultimo se assoggettabile a fallimento ma, non può essere dichiarato fallito per l’esiguità del credito, va considerato non soggetto a fallimento e quindi, trova applicazione l’art. 2, comma 5, secondo cui il lavoratore può chiedere al Fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, essendo sufficiente che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una esecuzione forzata, salvo che risultino in atti altre circostanze che dimostrino l’esistenza di altri beni aggredibili con l’esecuzione forzata”