Stipulato, il 13/2/2013, tra la Federazione Italiana Panificatori, Panificatori Pasticcieri ed Affini, l’Assopanificatori aderente a Fiesa-Confesercenti e la Flai-Cgil, la Fai-Cisl e la Uila-Uil, l’accordo per il rinnovo del CCNL per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonchè da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari. Il nuovo accordo decorre dall’1/1/2012 e scade il 31/12/2014.

PANIFICI ARTIGIANALI – PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

Aumenti retributivi
Alle scadenze di seguito indicate, verranno erogati i seguenti aumenti retributivi sulle paghe base nazionali a tutto il personale qualificato, da riparametrare:

Qualifica A2
– dal 1/2/2013 incremento di 50,00 euro
– dal 1/1/2014 incremento di 30,00 euro

Livelli Parametri Incremento 1/2/2013 Paga 1/2/2013 Incremento 1/1/2014 Paga 1/1/2014
A 1 Super 193 64,77 1.141,44 38,86 1.180,30
A 1 170 57,05 1.004,72 34,23 1.038,95
A 2 149 50,00 884,26 30,00 914,26
A 3 128 42,95 753,98 25,77 779,75
A 4 113 37,92 668,89 22,75 691,64
B 1 188 63,09 1.109,30 37,85 1.147,15
B 2 126 42,28 746,99 25,37 772,36
B 3 Super 118 39,60 695,92 23,76 719,68
B 3 112 37,58 663,61 22,55 686,16
B 4 100 33,56 589,76 20,13 609,89

Una Tantum
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, verrà corrisposta un’indennità di euro 180,00 lorde da corrispondersi nella misura di euro 60,00 unitamente alla retribuzione del mese di febbraio 2013, di euro 60,00 unitamente alla retribuzione del mese di aprile 2013 e di euro 60,00 unitamente alla retribuzione del mese di novembre 2013. Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. La predetta indennità sarà percentualmente riproporzionata per il personale assunto dal 1/1/2012. L’indennità di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, nè del trattamento di fine rapporto.

PANIFICI AD INDIRIZZO PRODUTTIVO INDUSTRIALE

Aumenti retributivi
Alle scadenze di seguito indicate, verranno erogati i seguenti aumenti retributivi sulle paghe base nazionali, a tutto il personale qualificato, da riparametrare:

Livello 3B
– dal 1/2/2013 incremento di 60,00 euro
– dal 1/1/2014 incremento di 43,00 euro

Livelli Parametri Incremento 1/2/2013 Paga 1/2/2013 Incremento 1/1/2014 Paga 1/1/2014
1 200 76,43 1.290,20 54,78 1.344,98
2 184 70,32 1.189,89 50,39 1.240,28
3 A 169 64,59 1.096,53 46,29 1.142,81
3 B 157 60,00 1.020,40 43,00 1.063,40
4 133 50,83 860,86 36,43 897,28
5 119 45,48 766,00 32,59 798,59
6 100 38,22 645,63 27,39 673,02

Una Tantum
Ai lavoratori in forza alla data della sottoscrizione dell’accordo, verrà corrisposta un’erogazione “una tantum” di euro 255,00 lorde da corrispondersi nella misura di 85,00 euro unitamente alla retribuzione del mese di febbraio 2013, di euro 85,00 unitamente alla retribuzione del mese di aprile 2013, di euro 85,00 unitamente alla retribuzione del mese di novembre 2013. Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. La predetta indennità sarà percentualmente riproporzionata per il personale assunto dal 1/1/2012. L’indennità di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, nè del trattamento di fine rapporto.

Contratti a tempo determinato
L’intervallo per la riassunzione a termine del lavoratore ai sensi dell’art. 5 comma 3 ultimo periodo D.Lgs. 368/2001 come modificato dalla legge n. 92/2012 è fissato in 20 giorni nel caso di contratto di durata fino a 6 mesi e in 30 giorni nel caso di contratto di durata superiore a 6, per tutte le fattispecie di legittima apposizione del termine.

Apprendistato – Proporzione numerica
In relazione all’Accordo sull’apprendistato firmato il 4/5/2012, le parti convengono che il numero di apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di assumere alle proprie dipendenze è regolato dal D.Lgs. n. 167/2011 come modificato dalla Legge n. 92/2012.

Bilateralità
I trattamenti previsti dalla bilateralità (Ebipan e Fonsap) sono vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione del CCNL e rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore.
A decorrere dall’1/7/2013 gli importi omnicomprensivi previsti dall’Accordo del 7/6/2011 sono incrementati per un importo mensile pari a Euro 3,00 di cui Euro 1,00 sarà destinato agli Enti bilaterali territoriali costituiti e costituendi.
Pertanto, i singoli importi mensili di cui al citato Accordo con decorrenza 1/7/2013 saranno rispettivamente pari a:
– Euro 20,00 per i dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato uguale o superiore a 9 mesi nell’arco dell’anno solare;
– Euro 10,00 per ogni altro dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato inferiore a 9 mesi.
A partire dalla data di sottoscrizione in ogni caso di inadempimento contributivo, il datore di lavoro è obbligato a erogare a favore di ciascun lavoratore un importo pari a Euro 20,00 lordi mensili da corrispondere per 14 mensilità. Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) che incide sugli istituti retributivi di legge e contrattuali, a esclusione del TFR.