Fino al prossimo 22 aprile per comunicare, con l’apposito modello, l’indirizzo informatico dove ricevere il flusso telematico. Il canale chiude il 27 maggio in caso di variazioni
Termini e modalità di comunicazione dell’indirizzo web presso il quale i sostituti d’imposta intendono ricevere i risultati dei modelli 730-4 dei propri dipendenti. Con la risoluzione 15/2016 l’Agenzia delle Entrate detta nuove indicazioni destinate, in primo luogo, agli ultimi arrivati: i sostituti che si avvalgono del Service Personale Tesoro del Mef.
Il documento di prassi ricorda, innanzitutto, che i sostituti d’imposta devono ricevere obbligatoriamente per via telematica i dati contabili risultanti dai 730 (modello 730-4) dei loro dipendenti e, per questo, entro il 7 marzo, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo web destinato al flusso telematico, unitamente alla Certificazione unica dei redditi percepiti dagli assistiti nel periodo d’imposta precedente.
L’adempimento, ha stabilito il provvedimento del 16 marzo 2016 (come modificato dal successivo del 21 marzo), riguarda anche i sostituti che si avvalgono del Service Personale Tesoro del ministero dell’Economia e delle Finanze (NoiPa), ammessi in via sperimentale, da quest’anno, alla procedura (vedi “Una destinazione web per i 730-4 è dovere anche per “clienti” NoiPa”).
I sostituti d’imposta che dal 2011 non hanno presentato il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (CSO) per la comunicazione dell’indirizzo telematico e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente, possono inserire le informazioni necessarie per ricevere il flusso telematico, nel quadro “CT” della Certificazione unica. Il termine ultimo è il 14 marzo.
Gli stessi soggetti, che non hanno trasmesso l’apposito modello né il quadro CT, devono utilizzare il CSO in base alle istruzioni e alle specifiche tecniche modificate con il provvedimento del 16 marzo 2016. Lo stesso modello dovrà essere utilizzato anche per variare i dati già trasmessi a partire dal 2011, anche con il quadro CT.
Nella procedura di variazione viene richiesto, tra l’altro, il numero di protocollo attribuito con la comunicazione precedente. La risoluzione precisa che tale informazione è anche presente nel cassetto fiscale del sostituto d’imposta oppure può essere richiesta a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
I sostituti che, dal 2011, non hanno comunicato l’indirizzo web, possono farlo inviando il modello CSO a partire dal, 23 marzo 2016. I canali telematici rimarranno aperti per un mese, fino al 22 aprile. I modelli arrivati dopo quella data saranno presi in considerazione a valere sui 730-4 del 2017.
Una finestra più ampia per le richieste di variazione, che saranno considerate ai fini delle dichiarazioni presentate quest’anno, se trasmesse entro il 27 maggio 2016.
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