Domenica 4 marzo 2018 i cittadini italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere il nuovo Parlamento. Si è votato dalle ore 7 alle ore 23 e lo spoglio è iniziato subito dopo la chiusura delle urne.
Nella stessa data ed allo stesso orario i cittadini di Lazio e Lombardia sono stati chiamati anche ad eleggere Il nuovo presidente di Regione ed i Consigli regionali; lo spoglio però è iniziato alle ore 14 di lunedì 5 marzo.
Tutti i lavoratori dipendenti nominati presidente di seggio, segretario, scrutatore, rappresentante di lista, rappresentante di gruppo hanno il diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni. I giorni di assenza sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
Giornate lavorative.
Devono essere considerate tali la giornata di lunedì (martedì qualora le operazioni di scrutinio abbiano termine dopo le ore 24 del lunedì) e, la giornata di sabato nell’ipotesi di settimana lunga (può essere considerata lavorativa anche la domenica quando si è in presenza di particolari attività che prevedono la giornata di riposo in un giorno diverso dalla stessa domenica). Per queste giornate il lavoratore ha diritto all’assenza dal lavoro con riconoscimento del normale trattamento retributivo. La retribuzione spettante per dette giornate lavorative è pari al corrispettivo spettante per l’intera giornata anche se l’attività svolta ai seggi è di entità ridotta e non coincidente con il normale orario di lavoro.
Giornate non lavorative.
Sono da considerarsi tali quelle concomitanti con la giornata del sabato (nell’ ipotesi di settimana corta) salvo specifiche casistiche (turnazioni, settimana corta spostata, ecc.). In questo caso il lavoratore può optare tra una giornata di retribuzione aggiuntiva o il riconoscimento di una giornata di riposo compensativo, con modalità però di fruizione che tengano conto delle esigenze produttive, tecniche e organizzative aziendali.
Giornata festiva. Di norma corrisponde alla domenica. Per questa giornata è previsto il riposo compensativo da utilizzare, di regola, immediatamente dopo il termine delle operazioni elettorali in relazione anche alle disposizioni vigenti in materia (art. 36 della Costituzione, art. 2109 del Codice Civile). Sarebbe prevista anche l’opzione monetizzazione, ma la legge non precisa le modalità di scelta tra riposo compensativo e retribuzione, né specifica se la retribuzione dei giorni festivi debba o meno comprendere le maggiorazioni per lavoro straordinario festivo.
Aspetti fiscali e retributivi
La retribuzione a carico del datore di lavoro rappresenta a tutti gli effetti una voce retributiva e come tale assoggettabile a ritenute e a contribuzione. Tali somme sono, per il datore di lavoro, deducibili dalla determinazione del reddito complessivo (articolo 62, comma 1, DPR 917/1986).
Schema riepilogativo dei permessi elettorali.
Giornate lavorative (es. lunedì, martedì oppure sabato se la settimana lavorativa è articolata su sei giorni): diritto alla normale retribuzione, anche se l’attività svolta ai seggi è di entità ridotta e, quindi, non concomitante con il normale orario di lavoro.
Giornate non lavorative (es. sabato, nell’ipotesi di settimana corta): diritto a una giornata di retribuzione aggiuntiva. In alternativa, riposo compensativo con modalità di fruizione da concordare tra datore di lavoro e lavoratore.
Giornate festive (es. domenica): diritto a un riposo compensativo da fruirsi immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali
N.B. I dipendenti interessati alle operazioni elettorali devono preventivamente comunicare all’azienda il loro impegno al seggio, esibendo il certificato di “chiamata al seggio”. Al rientro dovranno consegnare adeguati giustificativi con l’indicazione delle giornate di presenza al seggio firmata dal Presidente del seggio stesso. Nel caso in cui il lavoratore sia presidente di seggio, tale attestazione andrà controfirmata dal Vice Presidente.