Il prossimo 4 dicembre 2016, i cittadini italiani con diritto di voto saranno chiamati ad esprimersi in merito al referendum relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale concernente “disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione”.
oggetti interessati – Quanto ai permessi elettorali, ai sensi dell’articolo 11 della legge 21/03/1990, n. 53 e successive modificazioni, viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere alle funzioni presso gli uffici elettorali (presidente, scrutatore, segretario, rappresentante di lista o di gruppo, rappresentante di partiti politici), il diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni di seggio.
Per quanto riguarda la procedura delle operazioni di seggio preliminari alle votazioni e di quelle di scrutinio successivamente alla chiusura dei seggi, possiamo sintetizzarla nel modo seguente:
– entro le ore 16,00 di sabato 3 dicembre presso il Comune, il Presidente di seggio e gli altri componenti ritirano il materiale occorrente allo svolgimento delle operazioni elettorali;
– successivamente avviene la costituzione della sezione elettorale. I Presidenti di seggio e gli scrutatori devono pertanto essere presenti da tale momento in poi per poter procedere alle operazioni preliminari, consistenti nell’autenticazione delle schede e nella compilazione dei verbali;
– nella sola giornata della domenica del 4 dicembre dalle ore 7 alle ore 23 avvengono le operazioni di votazione;
– una volta chiusi i seggi, avvengono le operazioni di spoglio.
Adempimenti del lavoratore – Il lavoratore, chiamato ad adempiere a una delle predette funzioni elettorali, deve presentare al proprio datore di lavoro, al fine di giustificare l’assenza e di poter godere del relativo trattamento retributivo, una serie di documenti. Per la fase preliminare alle operazioni elettorali, la legge non regola adempimenti specifici, quindi occorre far riferimento alle disposizioni che disciplinano l’obbligo di correttezza nel rapporto di lavoro. Ne consegue che il lavoratore deve avvertire il datore di lavoro della sua partecipazione ai seggi elettorali, in tempo utile (si ritiene al momento della nomina), affinché il datore di lavoro possa organizzare al meglio l’attività lavorativa in vista dell’assenza del lavoratore. Il dipendente deve anche presentare una copia della comunicazione di convocazione trasmessa dall’ufficio elettorale del Comune ovvero di nomina a rappresentante di lista o di gruppo politico. Dopo lo svolgimento delle operazioni il lavoratore deve presentare al datore l’attestato dei giorni trascorsi presso il seggio con firma del Presidente del seggio stesso e timbro della sezione elettorale (per il Presidente di seggio, l’attestazione deve essere sottoscritta dal Vicepresidente dello stesso seggio).
Trattamento spettante – L’art. 119 del DPR 30/03/1957 n. 361 (modificato dall’art. 11 della legge 53/90), prevede che “i giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo corrispondente alla durata delle operazioni elettorali sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa”. Tale disposizione deve essere intesa nel senso che i lavoratori impegnati al seggio hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.
Quindi, per il periodo passato al seggio, al lavoratore spetta:
– per i giorni lavorativi, la normale retribuzione come se fosse normalmente in servizio;
– per i giorni festivi e non lavorativi, una quota di retribuzione giornaliera aggiuntiva (1/26mo o altro divisore previsto dal CCNL) a quella normale oppure, in alternativa, la fruizione di giorni di riposo compensativi.
Poiché le disposizioni in argomento non disciplinano i criteri di scelta tra la quota di retribuzione aggiuntiva ed il riposo compensativo, sorge il problema di individuare come sia possibile conciliare i due opposti interessi, ossia da un lato il diritto del lavoratore ad ottenere una delle due alternative previste dalla legge, e dall’altro l’interesse del datore di lavoro a non essere danneggiato dall’assenza del dipendente. Si ritiene quindi utile che le parti trovino un accordo sul punto, oppure in caso di esito negativo, che la scelta spetti al datore di lavoro in considerazione del fatto che le esigenze della produzione prevalgono su tutto il resto (Circ. Confindustria 20/02/1992 n.11571).
Nel caso in cui la giornata lavorativa del lunedì venga passata al seggio solo per alcune ore (ad es. fino alle 3.00 dopo la mezzanotte della domenica) la giurisprudenza di legittimità (Cass. 19/09/2001 n.11830 e Cass. 2/02/2001 n.1431) ritiene che spetti comunque l’intero giorno di permesso retribuito. Infatti l’unità di misura da prendere in considerazione sono i giorni e non le ore, nel rispetto del dettato normativo (art. 11 della legge 53/90). Quindi se il lavoratore termina l’attività di scrutatore nelle prime ore del lunedì mattina, ha diritto, secondo il predetto orientamento, di assentarsi dal lavoro per tutta la giornata e di essere retribuito normalmente, anche se in teoria è in condizioni di andare a lavorare in azienda.
Regime fiscale e contributivo – Il trattamento fiscale e previdenziale dei compensi percepiti dal lavoratore per le operazioni elettorali a carico dell’ente pubblico e la retribuzione (comprese le maggiorazioni) erogata dal datore di lavoro, è regolato differentemente dalla legge. In particolare:
La retribuzione a carico del datore di lavoro (retribuzione corrente e giornate aggiuntive) è soggetta ad imposizione fiscale e contributiva. Ai sensi dell’art. 2 della legge 30/04/1981 n. 178, Il datore del lavoro può detrarre dal proprio reddito ai fini delle imposte per il titolo in argomento, le somme erogate al lavoratore (Circ. Min. fin. 16/03/1982 n.17).
I compensi a carico dell’ente pubblico per lo svolgimento delle funzioni di scrutatore, segretario o Presidente di seggio, invece, sono esenti sia dal punto di vista fiscale che contributivo.
fonte:www.lavorofacile.it