Ai sensi delle previsioni contrattuali vigenti (artt. 50 e 16, rispettivamente, dei CCNL 8/12/2007 per i quadri direttivi e le aree professionali e 10/01/2008 per i dirigenti) ai lavoratori spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente alle giornate che (indicate come festività dagli art. 1 e 2 della Legge 27 maggio 1949, n. 260) non siano più riconosciute come tali, per conseguenti disposizioni di legge. Ecco alcune informazioni da sapere sui permessi ex festività.
Come fruire dei permessi ex festività:
Il CCNL del settore credito in vigore, art. 50, prevede che i giorni di recupero debbano essere fruibili dal 14 gennaio al 16 dicembre di ogni anno. Nel caso in cui non vengano utilizzati entro il termine, il valore corrispondente viene monetizzato nell’anno e viene determinato sulla base di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata. Il CCNL sottolinea anche che i recuperi possono essere maturati solo se le ex-festività ricorrono in giorni in cui: sia prevista la prestazione lavorativa; il lavoratore/lavoratrice abbia diritto all’intero trattamento economico. In tali giornate è indispensabile dunque evitare di effettuare qualsiasi tipo di assenza non retribuita (permessi non retribuiti, aspettative, scioperi) per non subire, oltre alla mancata retribuzione, la perdita di un giorno di ferie (doppia penalizzazione).
Permessi ex festività: calendario 2010
Nell’anno in corso i giorni di permesso ex festività sono cinque: 19 marzo – San Giuseppe (venerdì); 13 maggio – Ascensione (giovedì); 3 giugno – Corpus Domini (giovedì); 29 giugno – Santi Pietro e Paolo (martedì); 4 novembre – Unità Nazionale (giovedì). Per la sola piazza di Roma il 29 giugno è giornata festiva e quindi i giorni di permesso ex festività sono ridotti a quattro.