A seguito della modifica apportata dal Collegato Lavoro 2010 alla normativa sui permessi mensili per assistere i portatori di handicap grave, l’INPS fornisce ulteriori chiarimenti
La nuova formulazione del comma 3, art. 33, Legge n. 104/92 ha ristretto l’ambito dei parenti ed affini, che possono fruire dei permessi mensili per assistere i portatori di handicap grave, fino al secondo grado. Il passaggio al terzo grado è ora ammesso solo se il coniuge o i genitori del disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età, o siano affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti, o siano mancanti.

In merito l’INPS, con circolare n. 155 del 3.12.2010 (cfr. ) aveva fornito le prime istruzioni operative chiarendo, tra le altre cose, quali erano le patologie invalidanti per le quali era concessa la fruizione dei permessi.

Con il messaggio n. 1740 del 25.1.2011, l’Istituto torna sull’argomento per chiarire che il parente o affine di terzo grado, che intende fruire dei permessi mensili, deve ora allegare in busta chiusa indirizzata al Centro Medico Legale territorialmente competente la documentazione sanitaria, inerente lo stato di salute del coniuge e/o del/i genitore/i, utile e idonea a comprovare la sussistenza della patologia invalidante.

Con riferimento all’aspetto procedurale, l’Istituto comunica che gli Uffici dovranno sospendere i provvedimento in corso al 23.11.10 ed inviare, agli interessati, richieste di presentazione di dichiarazioni idonee a verificare la sussistenza dei nuovi requisiti di legge per avere il diritto alla fruizione dei permessi in questione.

Dal canto loro, gli interessati avranno cura di far pervenire alle sedi INPS le suddette dichiarazioni entro il 31.3.3011; in mancanza l’Istituto invierà comunicazione di cessazione del provvedimento di autorizzazione al conguaglio (in caso di pagamento a conguaglio della prestazione) ovvero di reiezione (in caso di pagamento diretto della prestazione) con effetto dal 24 novembre 2010.

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