Siglata il 28/12/2012, tra la CONFAPI e la CGIL, la CISL, la UIL, l’intesa applicativa nei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni espressione delle parti stesse entro il 29/3/2013, per lo sviluppo delle relazioni sindacali e linee di indirizzo in materia di strumenti bilaterali.
Le Parti in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio del 4/5/2010, che ha recepito la direttiva europea “Small Business Act” per l’Europa, nonché della Legge 11/11/2011, n. 180 “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”, hanno ritenuto opportuno promuovere e favorire azioni e appositi provvedimenti a sostegno delle micro, piccole e medie imprese con l’obiettivo di favorirne il loro sviluppo. Pertanto, al fine di perseguire il suddetto obiettivo sono state convenute diverse forme di versamento, a carico delle aziende, ai seguenti Fondi:
– Fondo Sicurezza PMI CONFAPI: La misura del versamento è costituita dal contributo sicurezza dovuto dalle aziende prive del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella misura di € 18,00 per ciascun lavoratore e di € 6,00 dovuto dalle rimanenti aziende, sempre, per ciascun lavoratore.
– Fondo Sviluppo Bilateralità: La misura del versamento è costituita dalla quota destinata all’attività per lo sviluppo dell’Apprendistato pari a € 6,00 per ciascun lavoratore a tempo pieno e pari a € 3,00 per ciascun lavoratore part time fino a 20 ore, dalla quota destinata al “Fondo Sostegno al Reddito”, quale strumento di welfare, integrativo degli strumenti previsti per legge, fissata in € 28,00 per ciascun lavoratore ed, infine, dalla quota destinata all’Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro. Quest’ultima si distingue da una quota pari ad € 8,00 per ciascun lavoratore, destinata al sostegno e allo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali, all’introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché alla contrattazione territoriale di secondo livello e da un’ulteriore quota per ciascun lavoratore pari a € 12,00, destinata per ulteriori attività correlate.
– Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa – SANAPI: La misura del versamento è stabilita in € 120,00 annui per ciascun lavoratore.
Il versamento delle somme sopra esposte avrà cadenza mensile e avverrà a mezzo di tre specifiche convenzioni da sottoscrivere con l’INPS per l’affidamento allo stesso istituto attraverso la procedura F24/UNIEMENS. Le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad € 25,00 lordi, per ciascuna mensilità. Sono escluse dai versamenti di cui alla presente intesa le imprese che applicano il CCNL del settore edile Confapi in quanto i servizi erogati dal sistema della bilateralità sono garantiti dal sistema delle Casse Edili/Edilcasse.