Il datore di lavoro attesterà nel Cud che le somme derivano da un contratto territoriale o aziendale
Agenzia delle Entrate e ministero del Lavoro e delle Politiche sociali offrono ulteriori chiarimenti, rispetto a quelli già contenuti nella circolare 3/E dello scorso 14 febbraio, riguardanti l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sulle somme relative alla produttività aziendale erogate, nel settore privato, nel 2011.
Le precisazioni arrivano con la circolare congiunta n. 19/E del 10 maggio.

Diversi quesiti sono stati posti alle due Amministrazioni in merito all’applicazione del beneficio fiscale rispetto alla data di stipula del contratto collettivo di lavoro.
Il contratto collettivo, stipulato nel corso del 2011, può prevedere la retroattività della sua applicazione a partire dal 1° gennaio dello stesso anno con la conseguenza che ogni erogazione di tale anno è “in attuazione” del contratto stesso, poiché la sua efficacia parte, convenzionalmente, dal 1° gennaio 2011.

Ma la problematica riguardante l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sulle somme legate alla produttività e all’efficienza organizzativa aziendale va risolta alla luce delle disposizioni che la prevedono (articolo 53 del Dl 78/2010 e articolo 1, comma 47, della legge 220/2010).
L’agevolazione fiscale riguarda le sole somme che vengono erogate ai dipendenti del settore privato in base a quanto stabilito da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali (“di secondo livello”) che prevedono un incremento della produttività lavorativa. Ed è dal momento della firma del patto che si determinano le condizioni per la distribuzione delle somme legate alla produttività, poiché non è possibile mettere in relazione a posteriori i compensi riconosciuti con il miglioramento delle prestazioni lavorative.

Inoltre, per consentire l’applicazione dell’agevolazione, sarà opportuno riportare negli accordi di secondo livello tutti gli istituti di flessibilità adottati in azienda, quali lavoro straordinario, supplementare, notturno, su turni, festivo e domenicale.

Il datore di lavoro potrà, quindi, applicare l’imposta sostitutiva sugli emolumenti elargiti successivamente alla stipula dell’accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale e in attuazione di quanto da esso stabilito, attestando poi nel Cud, ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge (redditi da lavoro dipendente non superiori, nel 2010, a 40mila euro, per un importo limite detassabile di 6mila euro annui), che il salario di produttività deriva dal contratto collettivo territoriale o aziendale. L’accordo dovrà essere redatto in forma scritta per evitare l’insorgere di qualsiasi contenzioso.
Di conseguenza, le somme elargite dal datore di lavoro nel corso del 2011 prima della firma dell’accordo non possono essere soggette all’imposta sostitutiva, anche se l’intesa prevedeva la retroattività al 1° gennaio e le prestazioni lavorative sono state rese nel corso del 2011.

Infine, il documento di prassi precisa che, ai sostituti d’imposta che nei mesi di gennaio e febbraio hanno applicato la tassazione di favore sulle voci variabili della retribuzione in assenza di accordi di II livello, adottando gli stessi comportamenti tenuti negli anni precedenti, non devono essere applicate le sanzioni, nel rispetto dello Statuto del contribuente (articolo 10, comma 3, legge 212/2000).
Per “mettersi in regola” ed evitare le sanzioni, i sostituti d’imposta dovranno versare la differenza tra l’importo dell’imposta sostitutiva già versato e quello effettivamente dovuto entro il prossimo 1° agosto.

Fonte: fiscooggi.it