Tutti i sostituti d’imposta devono indicare l’utenza telematica presso la quale l’Agenzia delle Entrate potrà rendere disponibili i risultati contabili delle dichiarazioni
On line il provvedimento del 22 febbraio che approva la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate”, con relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione dei dati da parte dei sostituti d’imposta.
La scadenza è fissata per il 31 marzo (quest’anno slitta al 2 aprile). La presentazione è esclusivamente telematica, secondo le specifiche tecniche contenute nel provvedimento, e può essere effettuata tramite il prodotto informatico reso gratuitamente disponibile sul sito dell’Agenzia.
Devono provvedere all’adempimento tutti i sostituti d’imposta, tranne quelli che hanno già inviato il modello negli anni passati e non devono variare dati già comunicati.
Inoltre, sono esonerati dall’obbligo di indicare la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati contabili delle dichiarazioni 730 (modello 730-4 e modello 730-4 integrativo) i soggetti che ricevono i modelli 730-4 in via telematica mediante l’utilizzo di propri canali: l’Inps e i sostituti d’imposta che si avvalgono del Service Personale Tesoro del ministero dell’Economia e delle finanze.
Nel provvedimento, le modalità di attuazione del flusso telematico che assicura la corretta e tempestiva comunicazione dei dati da Caf e professionisti abilitati all’Agenzia delle Entrate, e tra questa e i sostituti d’imposta o i loro incaricati.
Nei casi di impossibilità a rendere disponibili i 730-4, l’Agenzia li restituisce ai centri e ai professionisti che hanno prestato l’assistenza fiscale, i quali provvederanno autonomamente a trasmetterli ai sostituti d’imposta.
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