Circolare INPS numero 13 del 28/01/2011

 

OGGETTO:

Eventi alluvionali che hanno colpito i territori della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. Proroga della sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, già disposta con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre.

 

 

Premessa

1. Soggetti beneficiari della sospensione

2. Modalità di sospensione

2.1. Aziende

2.2. Artigiani e Commercianti

2.3. Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei     contributi alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n.335/1995

2.4. Aziende agricole assuntrici di manodopera

2.5. Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

3. Modalità di recupero dei contributi sospesi

4.Istruzioni contabili

 

 

SOMMARIO:

Premessa

Con circolare n. 154 del 3 dicembre 2010 sono state date istruzioni relative ai primi interventi di sospensione dei contributi previdenziali per i soggetti che, in seguito agli eventi alluvionali che hanno colpito i territori della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, hanno subito l’interruzione della propria attività economica ovvero l’adozione nei loro riguardi di provvedimenti di sgombero o di evacuazione.

Gli interventi di cui sopra erano infatti stati disposti dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3906 del 13 novembre 2010, e dal successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2010 e riguardavano i periodi dal 31 ottobre 2010 al 20 dicembre 2010.

L’art. 2, c. 2, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. mille proroghe) ha disposto che il termine del 20 dicembre 2010 sopra indicato, relativo al versamento dei tributi, nonché dei contributi  previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, è differito alla data del 30 giugno 2011.

1. Soggetti beneficiari della sospensione

In relazione all’identificazione dei soggetti beneficiari si rinvia a quanto, al riguardo, illustrato nella circolare n. 154 del 3 dicembre 2010.

Come già illustrato in tale circolare, il decreto 1° dicembre 2010 esclude espressamente che si possa dar luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Modalità di sospensione

Ad integrazione di quanto già affermato con la citata circolare n. 154/2010, i contributi previdenziali ed assistenziali, il cui pagamento viene sospeso alla luce della proroga in trattazione, sono quelli con scadenza legale di versamento nell’arco temporale 21 dicembre 2010 – 30 giugno 2011.

2.1. Aziende con dipendenti

Per quanto riguarda, in particolare, i datori di lavoro tenuti alla denuncia dei contributi a mezzo del flusso Uniemens, la proroga della sospensione riguarderà i periodi di paga da “dicembre 2010” a “maggio 2011”.

Le posizioni contributive relative alle aziende interessate alla sospensione dei contributi continueranno ad essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “6P”, con il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa degli eventi alluvionali nella Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. D.M. 1° dicembre 2010 e D.L. 225/2010”.

Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, per i periodi di paga da “dicembre 2010” a “maggio 2011” ,  le aziende interessate inseriranno  nell’elemento , ,  il già previsto valore “N960” e le relative (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).

Il risultato dei – e potrà dare luogo ad un credito INPS da versare  con le consuete modalità (F24) ovvero un credito azienda o un saldo a zero.

2.2. Artigiani e Commercianti

 

La proroga della sospensione dell’obbligo del versamento riguarda i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle seguenti scadenze:

 

Scadenza versamento

Contributi sospesi

16 febbraio 2011

4° rata contribuzione dovuta sul minimale di reddito  per l’anno 2010

16 maggio 2011

1° rata contribuzione dovuta sul minimale di reddito  per l’anno 2011

16 giugno 2011

1° acconto contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2011 e saldo anno 2010

 

La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze.

2.3. Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata é sospeso il versamento dei contributi dovuti, a titolo di primo acconto 2011 e saldo 2010, in coincidenza con il versamento fiscale.

Per i committenti tenuti al versamento nella Gestione separata sono sospesi i versamenti mensili con scadenza dal 16 gennaio al 16 giugno 2011 (compensi erogati nei mesi da dicembre 2010 a maggio 2011).

Nella denuncia individuale Emens riferita ai periodi di sospensione, dovrà essere riportato, nell’elemento di il valore14: Sospensione contributi per eventi alluvionali nei territori della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. D.Interministeriale 1° dicembre 2010 e D.L. 225/2010. Validità dal 31 ottobre 2010 al 30 giugno 2011.

Si rammenta che per i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni non opera la sospensione, avendo la legge 290/2006 limitato l’ambito di applicazione delle ordinanze di protezione civile in materia di sospensioni contributive al solo settore privato.

2.4. Aziende agricole assuntrici di manodopera

Per i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera agricola la sospensione dei termini ha per oggetto il seguente versamento:

Scadenza versamento

Contributi sospesi

16/03/2011

contributi dovuti per il terzo trimestre 2010

16/06/2011

contributi dovuti per il quarto trimestre 2010

La sospensione dei versamenti opera inoltre per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alla predetta scadenza.

 

2.5. Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi CD-CM-IAP e i concedenti PC/CF sono sospesi i termini aventi ad oggetto il seguente versamento:

Scadenza versamento

Contributi sospesi

16/01/2011

4^ rata 2010

 

 

La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alla predetta scadenza.

3. Modalità di recupero dei contributi sospesi.

Con riferimento ai tempi ed alle modalità di recupero dei contributi sospesi si fa riserva di successive istruzioni.

4. Istruzioni contabili

 

Riguardo alle modalità  di rilevazione contabile dei contributi sospesi, dovuti dalle aziende con dipendenti, di cui al precedente punto 2.1, si fa rinvio alle istruzioni contenute al punto 1) del messaggio n. 030735 del 6 dicembre 2010.

Al conto GPA 00/126, ivi previsto, viene adeguata la denominazione, come da allegato n. 2.

 

Il Direttore Generale

Nori