Con Provvedimento 10 marzo 2014, l’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche al Mod. 730/2014 e relative istruzioni.
Tra le principali variazioni apportate al modello, necessarie per correggere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla prima pubblicazione, nonché per adeguare il modello stesso e le relative istruzioni ad alcuni orientamenti interpretativi emersi nel mese di gennaio (ad esempio, in materia di “Mini IMU”), si segnalano:
- l’inserimento nel Frontespizio della casella “730 senza sostituto”;
- nel quadro C la denominazione della casella “Rientro in Italia” è sostituita con “Casi particolari”. Tale casella va compilata con il nuovo codice 3 se sono stati superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati con più CUD non conguagliati;
- nel modello 730-3, nella descrizione del rigo 164, è inserito il seguente periodo: “L’ammontare del rimborso sarà diminuito dell’importo dovuto a titolo di secondo o unico acconto.”;
- nel modello 730-3, nella sezione relativa ai “Dati per la compilazione del modello F24”, righi 196, 216 e 237, il codice tributo “1053” è sostituito con “1816”.