Pubblicato il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 che individua il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, di cui all’art. 29, comma 5, del D.lgs. n.81/2008.

Con il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 sono state recepite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art.29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., ai sensi dell’art.6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.

Il documento, approvato dalla Commissione consultiva, individua il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, di cui all’art. 29, comma 5, del D.lgs. n.81/2008, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Se ne da avviso, tramite comunicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012.
Articolo 1

1. Ferma restando l’integrale applicazione dei principi in materia di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81 2008, i datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 29 comma 5, del D.Lgs. n. 81 2008 secondo le disposizionidel documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012, allegato al presente decreto.

2. I datori di lavoro di imprese che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare lavalutazione dei rischi, ai sensi dell’ articolo 29, comma 6, del D.Lgs. n. 8112008, secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012, allegato al presente decreto.

3. I datori di lavoro, nell’effettuare tale valutazione, utilizzano la modulistica allegata al presente decreto e quella successivamente pubblicata sul sito www.lavoro.gov.it, sezione “sicurezza nel lavoro”.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81 2008 si considerano assolte in caso di adozione ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

Articolo 2

1. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero dellavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana. Il decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficialefermi restando i termini di cui al decreto legge 12 maggio 2012, n. 57.

2. Entro 24 mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, la Commissione, previo monitoraggio della applicazione delle procedure di cui al presente decreto, rielabora le procedure standardizzate di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, anche previa individuazione dei settori a basso rischio infortunistico.

Fonte: Ministero del Lavoro.