L’importo massimo agevolabile è fissato a 2.500 euro; accede al beneficio chi lo scorso anno ha posseduto redditi di lavoro dipendente non superiori a 40mila euro
I lavoratori dipendenti del settore privato potranno beneficiare anche quest’anno dell’agevolazione – introdotta per la prima volta dal Dl n. 93/2008 – riguardante l’incremento della produttività del lavoro. Il via libera è arrivato dalla legge di stabilità 2013 (articolo 1, comma 481, legge 228/2012), mentre i profili fiscali e applicativi sono stati definiti dal Dpcm 22 gennaio 2013.
Per le retribuzioni di produttività corrisposte nel 2013, la norma prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale con aliquota del 10%, nel limite di 2.500 euro lordi. Destinatari della misura agevolativa, i contribuenti che nel 2012 hanno conseguito redditi di lavoro dipendente non superiori a 40mila euro.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E del 30 aprile, fornisce una ricognizione sugli aspetti fiscali e applicativi.
Nel 2012 non più di 40mila euro
Come accennato, il primo presupposto per il riconoscimento del regime sostitutivo è che il destinatario, nel 2012, non abbia conseguito complessivamente più di 40mila euro di reddito da lavoro dipendente (comprese le pensioni e gli assegni equiparati), al lordo delle somme assoggettate alla stessa imposta sostitutiva. Per il principio di cassa allargata, si considerano percepite nel periodo d’imposta 2012 le somme corrisposte dai datori di lavoro entro il 12 gennaio 2013. Vanno tenuti in conto anche gli eventuali importi per attività lavorativa svolta all’estero, pure nel caso in cui gli stessi non abbiano avuto rilevanza fiscale in Italia. Fuori dal conteggio, invece, i redditi assoggettati a tassazione separata.
Può accedere all’agevolazione anche chi, nel 2012, non ha conseguito redditi di lavoro dipendente o non ha guadagnato nulla. Inoltre, non comporta conseguenze la circostanza che nel 2013 venga superato il limite di 40mila euro annui.
Come si calcola l’imposta sostitutiva
L’importo massimo agevolabile della retribuzione di produttività 2013 è fissato a 2.500 euro lordi percepiti dal singolo lavoratore entro il prossimo 12 gennaio 2014.
Per la sua determinazione, il sostituto d’imposta deve considerare le somme corrisposte al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie, ma al lordo dell’imposta sostitutiva del 10%, escludendo dal computo gli eventuali compensi in natura erogati a titolo di retribuzione di produttività.
Non possono fruire del prelievo sostitutivo le retribuzioni di produttività nel caso in cui il reddito di lavoro dipendente sia tassato sulla base delle retribuzioni convenzionali (articolo 51, comma 8-bis, Tuir).
Cosa deve fare il sostituto d’imposta e cosa il dipendente
La tassazione sostitutiva è applicata in via automatica dal sostituto d’imposta, se egli stesso ha rilasciato il Cud 2013 per un rapporto di lavoro durato per l’intero 2012.
Se invece il sostituto che deve applicare il prelievo agevolato non è lo stesso che ha rilasciato il Cud 2013 o lo ha rilasciato per un periodo inferiore all’anno (e, quindi, non è in grado di sapere se il dipendente nel 2012 ha superato o meno la soglia dei 40mila euro) , il lavoratore dovrà comunicare, per iscritto, l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2012 (analoga comunicazione andrà fatta nel caso in cui non sia stato percepito alcun reddito di lavoro dipendente).Il lavoratore deve comunicare al sostituto d’imposta di non poter accedere al regime agevolativo nei casi in cui:
- nel 2012, oltre al rapporto di lavoro con l’attuale sostituto d’imposta, ha avuto un altro rapporto di lavoro dipendente che ha comportato il superamento del limite di 40mila euro
- nel 2013 ha avuto altri rapporti di lavoro dipendente in relazione ai quali ha percepito somme già assoggettate a imposta sostitutiva, fino al limite dei 2.500 euro.
Riguardo alle informazioni da rilasciare nel Cud, il sostituto d’imposta deve:
- indicare separatamente la parte di emolumenti assoggettati a imposta sostitutiva e l’ammontare di imposta trattenuta
- indicare la parte di reddito che, in teoria, poteva essere assoggettata a imposta sostitutiva e alla quale, per espressa rinuncia del contribuente o per altre cause, non è stata applicata l’agevolazione.
Il sostituto d’imposta può compensare l’imposta sostitutiva con altre ritenute dovute nello stesso periodo d’imposta. La parte versata in eccedenza, non recuperata con la modalità descritta e risultante dal modello 770, può essere richiesta a rimborso o riportata negli anni successivi e utilizzata in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997.
L’imposta sostitutiva, se non è stata trattenuta dal sostituto d’imposta, può essere applicata direttamente dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, sempre che sussistano i necessari presupposti, e può essere oggetto di compensazione.
Il lavoratore può rinunciare al regime sostitutivo (ad esempio, quando è più conveniente la tassazione ordinaria per la presenza di oneri deducibili o detraibili, che non sarebbero “sfruttabili” se ci si avvalesse dell’imposizione sostitutiva), facendone richiesta scritta al datore di lavoro, anche nel caso in cui il sostituto sia tenuto alla sua applicazione in via automatica. In questa ipotesi, l’intera retribuzione di produttività concorrerà alla formazione del reddito complessivo e sarà tassata ordinariamente.
Comunque, il sostituto d’imposta, anche nel caso in cui non vi sia espressa rinuncia da parte del dipendente, qualora verifichi che la tassazione sostitutiva è meno conveniente per il lavoratore, può applicare quella ordinaria, dandogliene comunicazione.
Prima applicazione delle nuove disposizioni
Il Dpcm del 22 gennaio prevede che i datori di lavoro debbano depositare i contratti presso la competente direzione del lavoro entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione. Tale termine, nel caso di contratti già firmati alla data del 13 aprile 2013 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta), decorre da quel giorno ed è, quindi, fissato al prossimo 13 maggio.
Nulla quaestio nel caso in cui i datori di lavoro, sulla base di accordi sottoscritti prima dell’entrata in vigore del decreto, abbiano applicato la tassazione sostitutiva sui premi di produttività erogati nei primi mesi del 2013, se risultano rispettati i presupposti e i limiti stabiliti dalla nuova normativa.
Qualora invece il datore di lavoro, per ragioni di prudenza, abbia assoggettato a tassazione ordinaria retribuzioni che, alla luce del decreto attuativo, risultano agevolabili, l’imposta sostitutiva potrà essere applicata con la prima retribuzione utile, mentre le ritenute operate in misura superiore potranno essere scomputate dai versamenti successivi. Se però nel frattempo è cessato il rapporto di lavoro, il regime sostitutivo non potrà essere applicato e il datore di lavoro dovrà indicare nel Cud l’importo della retribuzione assoggettabile all’imposta del 10 per cento.
Infine, il datore di lavoro, nel caso in cui abbia impropriamente applicato la tassazione di favore in assenza dei presupposti indicati dal decreto, dovrà versare la differenza tra l’importo della sostitutiva versato e quanto effettivamente dovuto, con applicazione di sanzioni e interessi.
Lilia Chini su fiscooggi.it