Lavoratori dipendenti e pensionati hanno tempo fino a mercoledì 30 per modificare gli importi dovuti a novembre a titolo di anticipo delle imposte da pagare per il 2015

Chi si rende conto di avere quest’anno redditi inferiori rispetto a quelli dichiarati per il 2014 oppure oneri deducibili o detraibili di ammontare rilevante, può chiedere di versare meno di quanto riportato nel prospetto di liquidazione (modello 730-3), manifestando in forma scritta la propria volontà al datore di lavoro o all’ente pensionistico.

Con il modello 730 gli acconti per i redditi 2015, relativi all’Irpef e/o alla cedolare secca, sono calcolati direttamente in base ai redditi dichiarati per l’annualità precedente e vengono, alla loro scadenza, in questo caso a novembre, trattenuti dal sostituto d’imposta sulla busta paga o sul rateo della pensione.

Nel prospetto di liquidazione gli importi del secondo o unico acconto dell’Irpef e della cedolare secca sono indicati, rispettivamente, nel rigo 95 e nel rigo 101 (115 e 121 per il coniuge dichiarante).
Se però si vuole che la trattenuta avvenga in misura minore (perché, ad esempio, avendo sostenuto molte spese detraibili, si ritiene che le imposte dovute nel 2015 dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, è possibile calcolare in proprio l’acconto dovuto e comunicarlo, per iscritto, al proprio sostituto d’imposta.

Il contribuente che intende intraprendere questa strada deve però fare attenzione a calcolare correttamente gli importi da pagare. Infatti, se al momento della liquidazione dell’imposta annuale dovuta per il 2015 (con la relativa dichiarazione dei redditi) gli acconti si dovessero rivelare inferiori a quelli effettivamente dovuti, scatterebbero le sanzioni per versamento insufficiente, pari al 30% della differenza tra il versato e il dovuto. In questo caso, prima che arrivi la comunicazione di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate, sarà possibile rimediare ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, la cui disciplina è stata ridisegnata dalla legge di stabilità 2015.

r.fo.
Fonte: fiscooggi.it