Con istruzione operativa del 28 maggio si stabilisce che dal 3 giugno, e fino al 3 luglio, è possibile inviare le istanze di riduzione per l’assicurazione dei dipendenti delle imprese agricole; le imprese devono rispettare specifici requisiti
INAIL comunica con Istruzione operativa del 28 maggio che, a partire dal 3 giugno, saranno riaperti i termini per la presentazione delle istanze, relative all’annualità 2014, di riduzione dei contributi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese agricole in regola con gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi e assicurativi, che non hanno registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.
Legge 24 dicembre 2007, n. 247 – art. 1, comma 60 – applicazione della riduzione contributiva per l’assicurazione dei lavoratori agricoli. Anno 2014.
Si comunica che a partire dal 3 giugno p.v., saranno riaperti i termini per la presentazione delle istanze, relative all’annualità 2014, di riduzione dei contributi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese agricole in regola con gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi e assicurativi, che non hanno registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.
• essere attive da almeno un biennio, intendendo come attive le aziende che, nelle due annualità precedenti, hanno instaurato almeno un rapporto di lavoro, sia a tempo indeterminato che determinato, regolarmente denunciato all’Inps attraverso la dichiarazione trimestrale della manodopera occupata (modello Dmag/Unico);
• dichiarare di aver rispettato, nei luoghi di lavoro oggetto della domanda, le disposizioni in materia di prevenzione, infortuni e igiene nei luoghi di lavoro, nonché di aver specificamente indicato “il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza” nel documento di valutazione dei rischi ovvero di aver provveduto ai sensi dell’art. 29 comma 5 del D.lgs. 81/08, ad effettuare la valutazione dei rischi disponendo anche l’indicazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
• non aver registrato infortuni nel biennio precedente alla annualità di riferimento.
• non essere state destinatarie di provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 14 del D.lgs. 81/2008 o sanzionatori conseguenti alla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Si invitano le Strutture in indirizzo a darne la massima diffusione sul territorio.
IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Agatino Cariola