Decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014
. È il primo provvedimento attuativo della delega di riforma fiscale a tagliare il traguardo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (la n. 277 del 28 novembre). Contiene, oltre all’introduzione sperimentale della dichiarazione precompilata, un nutrito pacchetto di altre semplificazioni.
Ecco alcuni articoli di notevole interesse che riguardano gli addetti alle elaborazione degli stipendi.
Trasmissione all’Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d’imposta (articolo 2) 

Nel decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, all’articolo 4, dopo il comma 6-quater, e’ aggiunto il seguente: «6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono
trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si
applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione e’ effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.».

Addizionali comunale e regionale all’Irpef (articolo 8)

Niente più date di riferimento diverse per stabilire la Regione e il Comune cui competono le addizionali all’Irpef dovute dai contribuenti persone fisiche: per entrambi i tributi, si dovrà guarda il domicilio fiscale posseduto all’1 gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa (fino a oggi, invece, per la regionale contava il domicilio al 31 dicembre dell’anno di tassazione).
Inoltre, eventuali variazioni dell’addizionale regionale dovranno essere pubblicate sul sito delle Finanze entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, mentre l’acconto dell’addizionale comunale andrà calcolato e versato applicando la stessa aliquota in vigore l’anno precedente (è stata eliminata la possibilità per i Comuni di variare l’aliquota pubblicando la relativa delibera entro il 20 dicembre dell’anno precedente).

Sostituti d’imposta e assistenza fiscale (articolo 15)
Dal 2015, i sostituti d’imposta potranno recuperare le somme rimborsate ai dipendenti in base ai prospetti di liquidazione dei modelli 730 e gli eventuali versamenti di ritenute o imposte sostitutive, effettuati in misura superiore a quella dovuta, esclusivamente mediante compensazione in F24, non più attraverso operazioni di compensazione “interna” di ritenute.

Responsabilità solidale negli appalti (articolo 28)
Soppressa la disposizione del Dl 223/2006 che aveva introdotto, per gli appalti di opere o servizi, la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, in relazione al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente da parte del subappaltatore per le prestazioni effettuate.
Eliminata anche la sanzione (da 5mila a 200mila) a carico del committente che paga il corrispettivo all’appaltatore senza aver ottenuto idonea documentazione circa la correttezza del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovute dall’appaltatore e dal subappaltatore.

Requisiti per l’assistenza fiscale (articolo 35)
Sono stati introdotti requisiti più stringenti per ottenere l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale. In particolare, i Caf dovranno presentare annualmente all’Amministrazione finanziaria una relazione tecnica dalla quale emergano la formula organizzativa assunta, la tipologia dei rapporti di lavoro utilizzati, la formazione del personale e i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza delle attività.