Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) può essere rilasciato in presenza di certificazione di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, emessa tramite la “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti”.
La circolare n. 16 del 30 gennaio 2014 fornisce opportune indicazioni in ordine all’applicazione della disciplina a seguito della realizzazione, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’interno della “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” (PCC), della funzione di “Gestione Richieste DURC”, riservata ai soggetti titolari dei crediti, e di quella di “Verifica la capienza per l’emissione del DURC”, rivolta agli Enti tenuti al rilascio del DURC.