Dalla Stabilità, tra le varie misure fiscali, una stretta alla restituzione “immediata” delle somme consistenti. Visto di conformità per le compensazioni sopra i 15mila euro

Pescando qua e là, tra le righe della legge n. 147/2013 (“Stabilità 2014”), troviamo una serie di disposizioni che, nel sottoporre a condizioni più severe le erogazioni di rimborsi e la compensazione di imposte dirette e Irap, e alzando l’asticella del bollo dovuto su individuate tipologie di atti, portano una boccata d’aria alle casse dello Stato.

Controlli preventivi per i rimborsi “pesanti”
Per cominciare, andiamo dentro i commi da 586 a 589 dell’articolo unico. Qui troviamo la norma secondo cui, quando i modelli 730 prevedono un rimborso complessivo superiore a 4mila euro, determinato anche da eccedenze d’imposta derivanti dalla precedente dichiarazione, non è più il Caf a restituire le somme, ma direttamente l’Agenzia delle Entrate che, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione, svolge controlli preventivi, in particolare, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia. Se tutto è ok, il rimborso arriva al termine delle operazioni di controllo. La novità si applica a partire dalle dichiarazioni presentate nel 2014.

Altro giro di vite sulle compensazioni
Anche sulle compensazioni vince la cautela e così, con il comma 574, la Stabilità, in parziale analogia con le norme Iva, condiziona l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi (e relative addizionali), alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’Irap, per importi superiori a 15mila euro annui, all’apposizione del visto di conformità in relazione alle singole dichiarazioni da cui origina il credito. La regola si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.
Nel caso in cui a compensare sia una società sottoposta al controllo contabile, al posto del “visto” può essere presentata una dichiarazione che certifica l’avvenuto controllo. L’attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante e da chi ha validato la relazione di revisione, deve riguardare: la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva; la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
Se l’attestazione non risponde al vero, le sanzioni vanno da un minimo di 258 a un massimo di 2.582 euro e, in caso di ripetute violazioni, si rischia anche l’inibizione della facoltà di rilasciare il visto di conformità.

In salita il bollo su conto titoli
Il comma 581 traghetta, dall’1,5 al 2 per mille, l’imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela effettuate dagli operatori finanziari e relative ai loro prodotti, compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. Se, poi, il cliente non è una persona fisica, il limite massimo di bollo da pagare dal 2014 è elevato da 4.500 a 14mila euro, mentre è cancellata la soglia minima di 34,20 euro.
E un comma tira l’altro; al 582, infatti, lo stesso l’incremento al 2 per mille è previsto per l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe). Una misura tesa ad armonizzare i due tributi, per evitare la tentazione di trasferire capitali fuori dai confini nazionali.

Bollo forfettario sulle istanze on line
I commi da 591 a 597, introducono, regolandola, un’imposta forfettaria sulle istanze telematiche, pari a 16 euro. Si tratta del bollo dovuto sulle domande trasmesse via web agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti a ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.
Lo stesso importo di 16 euro è dovuto per ciascun documento rilasciato, indipendentemente dalle sue dimensioni.
Il perfezionamento di tale disposizione è demandato a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che individuerà la procedura per il versamento, anche mediante l’uso di carte di credito, debito o prepagate.

Il ricorso senza mediazione è improcedibile
Restyling per l’istituto del reclamo e mediazione. Il comma 611 della “Stabilità 2014” apporta alcune sostanziali modifiche, a partire dagli atti notificati dall’1 marzo 2014, alla procedura che, dall’aprile del 2012, bisogna obbligatoriamente esperire prima di presentare ricorso, per cercare un accordo con il Fisco in via amministrativa in relazione alle controversie di valore non superiore a 20mila euro:

  • se non si svolge il tentativo di soluzione extragiudiziale, il ricorso non è più considerato inammissibile, ma improcedibile. L’Agenzia delle Entrate, quando si costituisce in giudizio, può eccepire la circostanza, e il presidente della Commissione, se riscontra improcedibilità, rinvia la trattazione, per consentire alle parti la mediazione
  • l’esito del procedimento spiega effetti anche con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi (non sono però dovuti sanzioni e interessi)
  • nel conteggio dei 90 giorni di durata massima della procedura, non si considera il periodo di sospensione feriale
  • in caso di reclamo, le somme dovute sono sospese fino alla scadenza del termine per la costituzione in giudizio, cioè trenta giorni dopo la proposizione del ricorso. Se la mediazione fallisce, sono dovuti gli interessi.

Niente interessi per le cartelle pagate entro febbraio
Le somme iscritte in ruoli da parte di uffici statali, agenzie fiscali ed enti territoriali, affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2013, possono essere estinte in maniera agevolata (commi da 618 a 624). Sono definibili anche gli avvisi di accertamento esecutivo.
A tal fine, bisognerà pagare entro il 28 febbraio 2014 l’intero importo a ruolo, con la sola esclusione degli interessi per ritardata iscrizione e degli interessi di mora. Per favorire la definizione agevolata, la riscossione dei carichi estinguibili è sospesa fino al 15 marzo 2014.

Paola Pullella Lucano su fiscooggi.it