Il 3 dicembre 2010 le Associazioni Artigiane (CONFARTIGIANATO – Federazione Nazionale della Moda, CNA Federmoda, CNA Servizi alla Comunità, CASARTIGIANI, CLAAI) e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori (FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTA-UIL) hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo dei CCNL TAC (10 gennaio 2008), Occhialeria (30 aprile 2008) e Pulitintolavanderie (30 aprile 2008).
L’intesa prevede l’accorpamento in un unico Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro denominato Area Tessile – Moda dei CCNL Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero, Pulitintolavanderie e Occhialerie; a tal fine i rapporti di lavoro dei dipendenti delle aziende che applicano uno dei suddetti contratti continuano ad essere disciplinati dalle previgenti e distinte norme contrattuali, eccezion fatta per quegli istituti, previsti dalla nuova intesa, che si applicano ai rapporti di lavoro dei dipendenti dei tre settori accorpati.
Il nuovo contratto ha durata triennale e scade sia per la parte economica che per quella normativa il 31 dicembre 2012.
Per gli aspetti economici l’intesa prevede il conglobamento in un’unica voce denominata “Retribuzione Tabellare” dei seguenti istituti retributivi: paga base (o minimo tabellare); ex indennità di contingenza; elemento distinto della retribuzione (EDR).
Riportiamo di seguito i nuovi importi della retribuzione tabellare da corrispondere con decorrenza: 1° dicembre 2010, 1° settembre 2011 e 1° giugno 2012.
Settore Abbigliamento | |||
Livello | Retribuzione tabellare dall’1.12.2010 | Retribuzione tabellare dall’1.9.2011 | Retribuzione tabellare dall’1.6.2012 |
Importi in euro | |||
6s | 1.591,39 | 1.617,65 | 1.651,79 |
6 | 1.491,64 | 1.516,25 | 1.548,25 |
5 | 1.366,79 | 1.389,34 | 1.418,66 |
4 | 1.263,78 | 1.284,63 | 1.311,75 |
3 | 1.212,03 | 1.232,03 | 1.258,03 |
2 | 1.159,47 | 1.178,60 | 1.203,47 |
1 | 1.096,70 | 1.114,80 | 1.138,32 |
Settore Tessile Calzaturiero | |||
Livello | Retribuzione tabellare dall’1.12.2010 | Retribuzione tabellare dall’1.9.2011 | Retribuzione tabellare dall’1.6.2012 |
Importi in euro | |||
6s | 1.591,76 | 1.618,03 | 1.652,17 |
6 | 1.502,42 | 1.527,21 | 1.559,44 |
5 | 1.373,23 | 1.395,89 | 1.425,35 |
4 | 1.270,96 | 1.291,93 | 1.319,20 |
3 | 1.219,23 | 1.239,35 | 1.265,50 |
2 | 1.167,36 | 1.186,62 | 1.211,67 |
1 | 1.101,01 | 1.119,18 | 1.142,80 |
Settore Lavorazioni a mano e su misura | |||
Livello | Retribuzione tabellare dall’1.12.2010 | Retribuzione tabellare dall’1.9.2011 | Retribuzione tabellare dall’1.6.2012 |
Importi in euro | |||
6s | 1.591,14 | 1.617,40 | 1.651,53 |
6 | 1.484,43 | 1.508,92 | 1.540,77 |
5 | 1.359,56 | 1.381,99 | 1.411,16 |
4 | 1.256,58 | 1.277,32 | 1.304,27 |
3 | 1.204,86 | 1.224,74 | 1.250,59 |
2 | 1.152,29 | 1.171,30 | 1.196,02 |
1 | 1.089,51 | 1.107,49 | 1.130,86 |
Settore Pulitintolavanderie | |||
Livello | Retribuzione tabellare dall’1.12.2010 | Retribuzione tabellare dall’1.9.2011 | Retribuzione tabellare dall’1.6.2012 |
Importi in euro | |||
6s | 1.595,41 | 1.621,74 | 1.655,96 |
6 | 1.504,86 | 1.529,69 | 1.561,97 |
5 | 1.369,12 | 1.391,71 | 1.421,08 |
4 | 1.263,90 | 1.284,76 | 1.311,87 |
3 | 1.212,16 | 1.232,16 | 1.258,16 |
2 | 1.161,76 | 1.180,93 | 1.205,85 |
1 | 1.099,01 | 1.117,15 | 1.140,73 |
Settore Occhialeria | |||
Livello | Retribuzione tabellare dall’1.12.2010 | Retribuzione tabellare dall’1.9.2011 | Retribuzione tabellare dall’1.6.2012 |
Importi in euro | |||
6 | 1.547,22 | 1.572,75 | 1.605,94 |
5 | 1.401,24 | 1.424,36 | 1.454,42 |
4 | 1.309,57 | 1.331,18 | 1.359,28 |
3 | 1.230,14 | 1.250,44 | 1.276,83 |
2 | 1.186,10 | 1.205,67 | 1.231,11 |
1 | 1.137,13 | 1.155,89 | 1.180,28 |
A decorrere dal 1° luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo devono erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad euro 25,00 lordi mensili per ogni livello di inquadramento (c.d. Elemento aggiuntivo della retribuzione -E.A.R.).
Ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del nuovo accordo e ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, considerando i 115 euro già erogati nell’anno 2009, deve essere corrisposto un importo forfetario “una tantum” pari ad euro 122, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L’importo “una tantum” deve essere erogato in due tranches: la prima di euro 61 con la retribuzione relativa al mese di marzo 2011; e la seconda di euro 61 con la retribuzione relativa al mese di marzo 2012.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo viene erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L’importo una tantum è soggetto a riproporzionamento in caso di servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per
mancanza di lavoro concordate tra le parti anche sulla base di specifiche procedure convenute tra le parti stesse.
L’importo dell'”una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'”una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.
Eventuali somme già corrisposte a titolo di futuri miglioramenti contrattuali devono essere considerate a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” e, pertanto, devono essere detratte dalla stessa “una tantum” fino a concorrenza. A tal fine queste somme cessano di essere corrisposte con la retribuzione relativa al mese di novembre 2010.
Le parti, al fine di promuovere le imprese ed i lavoratori del comparto attraverso la realizzazione di azioni finalizzate ad implementare le relazioni sindacali e a favorire lo sviluppo della contrattazione collettiva, prevedono il versamento da parte dei datori di lavoro, entro il 30 aprile 2011, di euro 12 a favore di un conto corrente che deve essere attivato entro 30 giorni dalla sottoscrizione del nuovo accordo. I suddetti dodici euro sono parte dell’una tantum di 122 euro. Qualora la suddetta quota non venga versata ai fini di cui sopra, deve essere integralmente corrisposta ai lavoratori in occasione della erogazione della prima rata di una tantum.
Ulteriori novità sono state introdotte in tema di: sistema informativo e osservatorio nazionale, aggiornamento professionale, contratto di lavoro a tempo determinato, periodo di prova, flessibilità dell’orario di lavoro, riposo, festività, conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio, diritto allo studio, congedi parentali e pari opportunità.
Inoltre le parti, nella condivisione dell’importanza che riveste l’assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane, convengono di attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del costituendo Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per l’Artigianato. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2011 sono iscritti al Fondo tutti i dipendenti a tempo indeterminato per i quali trova applicazione il CCNL Area Tessile – Moda, ivi compresi gli apprendisti. Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell’azienda di 10,42 euro mensili per 12 mensilità. La contribuzione viene attivata contestualmente all’avvio dell’operatività del Fondo.
Fonte: Guida al Lavoro
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