Firmato, il 27/11/2013, tra Assoscrittura e Assospazzole e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro 2013 – 2015 per gli oltre 4.000 dipendenti delle circa 200 imprese del settore delle penne, matite, spazzole e pennelli, scaduto il 31 dicembre 2012.

L’ipotesi ha validità triennale e decorre dall’1/1/2013 e avrà scadenza il 31/12/2015 sia per la parte normativa che per la parte economica.
L’intesa sottoscritta prevede un aumento sui minimi tabellari di euro 118 nel triennio ( terzo livello), suddiviso in tre tranche:

Livelli Aumento all’1/12/2013 Aumento all’1/6/2014 Aumento all’1/5/2015 Tot. aumento
7 48,40 60,89 46,84 156,13
6 45,04 56,67 43,69 145,30
5 42,81 53,85 41,43 138,08
4 S 40,63 50,99 38,22 130,74
4 38,65 48,62 37,40 124,67
3 S 37,61 47,32 36,40 121,33
3 36,58 46,02 35,40 118,00
2 33,77 42,49 32,68 108,34
1 21,11 26,58 20,43 68,10

 

Livelli Minimo all’1/12/2013 Minimo all’1/6/2014 Minimo all’1/5/2015
7 1.426,35 1.487,24 1.534,08
6 1.263,72 1.320,39 1.364,08
5 1.176,40 1.230,25 1.271,68
4 S 1.096,60 1.147,59 1.186,81
4 1.049,41 1.098,03 1.135,43
3 S 1.014,94 1.062,26 1.098,66
3 977,91 1.023,93 1.059,33
2 902,13 944,62 977,30
1 638,68 665,24 685,67

Una tantum
L’importo forfetario una tantum lordo verrà erogato in due tranches uguali, ia prima con la retribuzione del mese di gennaio 2014, la seconda con la retribuzione del mese di aprile 2014, e sarà corrisposto ai lavoratori in forza alla data di stipulazione dei presente accordo. Tale importo è commisurato airanzianità di servizio maturata nel periodo 1 gennaio 2013 -30 novembre 2013 con riduzione proporzionaie per i casi dì volontariato civile, aspettativa, assenza facoltativa post- partum, assunzione nel corso del periodo 1 gennaio 2013 – 30 novembre 2013, cassa integrazione guadagni a zero ore e sarà altresì proporzionato in caso di attività part-time.

Livelli Una tantum
7 517,36
8 481,47
5 457,56
4 S 433,19
4 413,11
3 S 402,06
3 391,00
2 360,99
1 225,62

Elemento Perequativo
Al fine di favorire e semplificare ia contrattazione di il livello le Parti condividono l’opportunità di esami congiunti, che possano definire un contratto aziendale con contenuti economici.
In assenza di contrattazione collettiva aziendale, o nel caso in cui la contrattazione si chiudesse senza un formale accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, verrà erogata con ia retribuzione dei mese di dicembre una somma lorda annua a titolo perequativo, onnicomprensiva e non incidente sul TFR.
Tali importi lordi saranno pari a € 250,00 per l’anno 2013, € 250,00 per l’anno 2014 e € 265,00 per l’anno 2015. Tali importi saranno erogati rispettivamente con la retribuzione di febbraio 2014, dicembre 2014 e dicembre 2015.
In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro ne! corso dell’anno di riferimento, ia cifra sarà riproporzionata, pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestato dai lavoratore, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e sarà altresì riproporzionata in caso di attività a part-time.
Qualora }a risoluzione del rapporto di lavoro intervenisse antecedentemente al momento della corresponsione dell’elemento perequativo, in assenza di contratto aziendale, l’importo proporzionalmente maturato, verrà corrisposto adatto deila liquidazione delie competenze di fine rapporto.

Apprendistato Professionalizzante
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri, con destinazione finale nei livelli dai 2° al 7° e per tutte le relative mansioni.
Il periodo di prova è di 2 mesi.
La durata massima dei periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e di inquadramento sono cosi fissate:

Livelli Durata complessiva Primo periodo Secondo periodo Terzo periodo
7° -6° 36 10 10 16
36 10 10 16
4°S -4° 36 10 10 16
3° – 3°S 36 10 10 16
36 10 10 16

L’inquadramento e li relativo trattamento economico è così determinato:
– nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello dì destinazione finale;
– nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;
– nel terzo e ultimo periodo: livello di destinazione finale.
Gli apprendisti con destinazione finale al secondo livello saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall’inizio del secondo periodo di apprendistato
In caso dì dimissioni dei lavoratore prima della scadenza dei periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva dei lavoratori qualificati.
Fermo restando la possibilità di individuare ipotesi diverse a livello aziendale, le Parti convengono che il ricorso al contratto di apprendistato potrà avvenire solo se l’azienda abbia confermato almeno il 70% degli apprendisti il cui contratto sia scaduto nei 36 mesi precedenti. E’ comunque consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista in caso di mancato rispetto dei limiti percentuali definiti o di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi
Per le imprese che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 10 addetti non trovano applicazione limiti percentuali di trasformazione dei contratti di apprendistato per poter ricorrere a tale tipologia contrattuale.
La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore medie annue retribuite e comunque non potrà essere inferiore alle 40 ore per ciascun singolo anno (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista da il’accordo Stato-Regioni del 21.12.2011), e potrà essere svolta anche on the job, in affiancamelo, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action iearning, visite aziendali. La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, laddove esistente, al sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 4 del Dlgs. 167/2011 fino ad un massimo di 120 ore medie annue.

 Malattia

Viene elevata al 70 % la retribuzione per malattia (prima era il 50%) dopo il sesto mese.

Permessi

Viene introdotta per il lavoratore padre una giornata retribuita di permesso aggiuntivo in caso di nascita , adozione o affidamento di un figlio.
Vengono riconosciutib tre giorni di congedi parentali in aggiunta a quanto già previsto dalla legge in caso di ricovero ospedaliero di figli di età fino agli 8 anni.

Banca-ore
A decorrere dall’1/1/2014, ciascun lavoratore potrà far confluire in una banca individuale delle ore le prime 24 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell’interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate..

Part -time
Le aziende, entro il limite complessivo dell’8%, accoglieranno le domande di trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza de! coniuge o dei parenti di 1″ grado per malattia che richieda assistenza continua, adeguatamente comprovata, nonché, ove non osti l’infungibilità delle mansioni svolte, per favorire la frequenza dì corsi dì formazione continua, correlati all’attività aziendale e per la durata degli stessi.
Analogamente, le aziende accoglieranno, nel limite di un ulteriore 2% le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con scadenza predefinita dei lavoratori che rientrano dal congedo dì maternità/paternità o per documentate esigenze di cura del bambino fino a 10 anni dello stesso.Nel caso di clausole flessibili o elastiche, il lavoratore otterrà, previa richiesta scritta presentata con un preavviso di una settimana, la sospensione temporanea o la modifica concordata di esse, qualora la variazione della prestazione risulti pregiudizievole alle esigenze del lavoratore, in coincidenza di:
– sopravvenuti e preventivamente comunicati gravi e comprovati problemi di salute del richiedente ovvero di necessità di assistenza del coniuge e dei parenti di primo grado che richieda assistenza continua, adeguatamente documentata;
– iscrizione e frequenza a corsi di formazione, a corsi regolari di studio, in orari non compatibili con le variazioni pattuite;- documentata stipula di un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale.

Assistenza sanitaria
Le Parti si danno atto che, per ragioni oggettive indipendenti dalia loro volontà, non è stato possibile, neila vigenza dei ccnl 2010-2012, dar corso alla realizzazione delle iniziative a favore dell’assistenza sanitaria integrativa.
Le Parti confermano l’interesse e la volontà di perseguire taie obiettivo e a tal fine confermano la necessità di costituire apposita Commissione Paritetica Nazionale che approfondisca la materia e riferisca afle Parti stesse entro il 31.12.2014, formulando ipotesi operative, anche con l’eventuale previsione di un contributo da parte del lavoratore