Il 18 gennaio 2014, a conclusione di un negoziato durato quindici mesi, Federalberghi e Faita, con la partecipazione di Confcommercio, e le organizzazioni sindacali di categoria, hanno sottoscritto l’ipotesi d’accordo per il rinnovo del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, scaduto il 30 aprile 2013.
Tale rinnovo non riguarda i pubblici esercizi e le agenzie di viaggio (vedasi specifica comunicazione in merito).
Nell’allegare copia del testo ufficiale dell’accordo, si forniscono alcune prime note di commento relative agli aspetti di maggiore interesse per le imprese.
Politiche per il rilancio del settore turismo
L’intesa si apre con un insieme di raccomandazioni che le parti stipulanti rivolgono alle istituzioni affinché vengano tempestivamente adottate politiche per il rilancio del settore. Mutuando molte delle proposte avanzate da Federalberghi con il documento “Il Turismo lavora per l’Italia”, vengono sollecitati interventi in materia di destagionalizzazione, incentivi per la riqualificazione dell’offerta, riduzione della pressione fiscale, riduzione del cuneo fiscale e contributivo nonché contrasto all’abusivismo.
Sfera di applicazione
Al fine di normalizzare le condizioni di concorrenza tra imprese che operano sullo stesso mercato, è stato ribadito che il CCNL Turismo si applica anche ai dipendenti di bed and breakfast ed affittacamere.
Monitoraggio congiunturale
Le parti sono impegnate a monitorare costantemente l’andamento del settore, riservandosi di intervenire a fronte dell’eventuale perdurare della congiuntura negativa.
Secondo livello di contrattazione
Il meccanismo in vigore dal 2010, che prevede l’erogazione di un premio di risultato destinato ai lavoratori impiegati presso aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo, è stato integrato prevedendo che – in presenza di difficoltà economico produttive – l’azienda possa attivare una procedura che consente di astenersi dall’erogazione.
Apprendistato
L’impegno formativo, già graduato in relazione al livello di inquadramento dell’apprendista, viene ridotto nel caso in cui lo stesso sia in possesso di un titolo di studio o abbia maturato precedenti esperienze nel settore o nell’area di attività (corsi di formazione, stage, etc.).
Contratti a termine
E’ stato individuato un ampio insieme di soggetti (percettori di sostegno al reddito, disoccupati, appartenenti alle categorie protette) con i quali è possibile stipulare contratti a termine a-causali, in aggiunta alle ipotesi già previste dalla legge.
Nei casi suddetti, il contratto a-causale potrà essere stipulato anche con lavoratori che abbiano in precedenza avuto un rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro.
Sono stati inoltre ampliati i casi in cui è possibile derogare all’obbligo di rispettare un intervallo tra un contratto a termine ed il successivo.
Periodo di prova
La durata del periodo di prova che il CCNL Turismo definisce nell’ambito del capo relativo a “contratti a termine e aziende di stagione” è elevata a 14 giorni.
Appalto di servizi
Le parti, nel confermare le procedure già stabilite dal CCNL in materia di appalti, hanno precisato che, nelle unità produttive con più di quindici dipendenti, qualora non siano presenti in azienda le rappresentanze sindacali, le comunicazioni saranno rivolte alle organizzazioni sindacali territoriali, per il tramite dell’associazione albergatori aderente a Federalberghi.
Orario di lavoro
Uno dei punti più qualificanti dell’intesa è costituito dalla nuova disciplina dell’orario di lavoro, che prevede la possibilità di adottare in via ordinaria l’orario medio su periodi plurisettimanali, con settimane in cui la prestazione è superiore a quaranta ore, senza corresponsione del trattamento previsto per il lavoro straordinario e settimane in cui la prestazione è inferiore a quaranta ore, senza riduzione della retribuzione e settimane.
Salario
L’aumento contrattuale verrà corrisposto in cinque tranche da 17,60 euro lordi, riferiti all’inquadramento medio (quarto livello). La prima sarà pagata con la retribuzione del mese di febbraio 2014. Le ulteriori quattro saranno erogate a decorrere da ottobre 2014, aprile 2015, ottobre 2015 ed aprile 2016. L’aumento complessivo a regime è pari ad 88 euro.
Tabelle retributive
I valori di paga base e contingenza sono stati conglobati in un’unica voce, al fine di agevolare la leggibilità del dato e di semplificare l’attività di amministrazione del personale.
Riduzione per aziende minori
Le riduzioni retributive previste per le aziende minori non si applicano ai dipendenti dei bed and breakfast e degli affittacamere.
Lavoro extra
La retribuzione oraria omnicomprensiva dei lavoratori extra è stata aggiornata in misura proporzionale rispetto a quanto previsto per la generalità dei lavoratori.
Vitto e alloggio
E’ previsto l’adeguamento dei valori del vitto e dell’alloggio, nella misura massima di euro 0,10 per un pranzo, euro 0,02 per una prima colazione ed euro 0,15 per un pernottamento.
Assistenza sanitaria integrativa
A decorrere dal mese di luglio 2014, anche i lavoratori saranno tenuti a contribuire al finanziamento del sistema di assistenza sanitaria integrativa. Il contributo a carico del lavoratore sarà inizialmente pari ad un euro mensile, elevato a due euro a decorrere dal mese di luglio 2015. La quota a carico del datore di lavoro rimane invariata.
Le parti si sono riservate di intervenire successivamente anche in relazione al contributo dovuto da entrambe le parti per l’assistenza sanitaria dei quadri, in relazione alla quale sono in corso alcune verifiche di carattere tecnico.
Enti bilaterali del turismo
Sono state prefigurate alcune modifiche ed integrazioni degli statuti degli enti bilaterali del turismo, per meglio precisare i compiti loro affidati in materia di sicurezza sul lavoro e di sostegno all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
Fondi di solidarietà bilaterali
In relazione alle disposizioni di legge che prevedono l’istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, le parti si sono impegnate a proseguire il confronto. Si evidenzia che, ove non si realizzino entro il 31 marzo 2014 le condizioni sindacali ed economiche per la costituzione di un fondo di natura privatistica, interverranno automaticamente le disposizioni di legge che prevedono la confluenza nel cosiddetto fondo residuale istituito presso l’INPS.
Expo 2015
E’ stato sottoscritto un protocollo sull’Expo 2015, con il quale le parti s’impegnano a collaborare per contribuire al successo della manifestazione, anche al fine di promuovere l’immagine dell’Italia nel mondo ed a favorire il normale svolgimento delle relazioni sindacali.
Decorrenza e durata
Il nuovo contratto decorre dal 1° maggio 2013 e sarà valido sino al 31 agosto 2016, per una durata di complessivi quaranta mesi (in luogo dei canonici 36).
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