L’INPS, con circolare n. 56 del 23 marzo 2011, comunica i nuovi importi delle prestazioni sociali e dei limiti di reddito – validi per l’anno 2011 – relativamente all’assegno per il nucleo familiare e all’assegno di maternità concessi dai Comuni.
Il Dipartimento delle politiche per la famiglia con il Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 48 del 28 febbraio2011, hareso noto che l’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi, per l’anno 2011, alle prestazioni di cui all’art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all’art. 74 del D. Lgs. 26.3.2001, n. 151, è risultato pari allo 1,6 per cento.
Con la presente circolare si comunicano gli importi delle prestazioni in argomento.
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
L’assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2011 è pari, nella misura intera, a Euro 131,87.
Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a Euro 23.736,50.
Ovviamente, per l’assegno per il nucleo familiare da erogare per il 2010, per i procedimenti in corso, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2010.
ASSEGNO DI MATERNITA’
A seguito del suddetto incremento ISTAT, l’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2011 al 31.12.2011 è pari a Euro 316,25 per cinque mensilità, e quindi a complessivi Euro 1.581,25.
Il valore dell’indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2011 al 31.12.2011, è pari a Euro 32.967,39.
Le operazioni di riparametrazione dell’I.S.E. dei nuclei familiari con diversa composizione e il calcolo della misura delle prestazioni da erogare sono effettuati secondo le procedure di cui all’allegato A al Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452 come modificato dal Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 25 maggio 2001, n. 337.