Il Ministero del Lavoro, con risposta all’Interpello n. 6 del 3 marzo 2011, relativo alla possibilità di effettuare scambio di manodopera tra coltivatori diretti e coloni-mezzadri che abbiano o meno la qualifica di imprenditore agricolo professionale ex art. 1 D.Lgs n. 99/2004, ha chiarito che la valutazione dovrà essere effettuata caso per caso, avuta contezza del requisito della misura della partecipazione all’attività dei componenti del nucleo familiare dell’imprenditore agricolo professionale.
Nello specifico il Ministero, confermando la riconducibilità della figura del coltivatore diretto al piccolo imprenditore, non esclude che lo stesso possa valere per lo IAP, posto che andrà valutata in concreto, nei singoli casi, la sussistenza dei requisiti tipici richiesti dalla seconda parte dell’art. 2083 del codice civile