Con Sentenza 31 gennaio 2011, n. 176/06/11, la Ctp di Catania, Sezione VI, stabilisce che l’omessa notifica della cartella di pagamento rende nullo il provvedimento di pignoramento presso terzi disposto dall’agente della riscossione, e, di conseguenza, la procedura esecutiva.
Ne consegue, in linea con l’interpretazione estensiva data all’art.19, D.Lgs. n. 546/92, che in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento, il contribuente può legittimamente impugnare dinanzi al giudice tributario il successivo atto esecutivo promosso dall’agente della riscossione, per vizi relativi alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo.