In data 16 dicembre 2010 tra l’ANAEPA/Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE-Casartigiani, Dipartimento Edile CLAAI e FENEAL – UIL, FILCA – CISL, FILLEA – CGIL è stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL 23 luglio 2008 per gli addetti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese edili e affini.
Decorrenza e durata. Il presente contratto decorre dal 1° dicembre 2010 e scade il 31 dicembre 2012 sia per la parte normativa che per la parte economica.
Elemento variabile della retribuzione. L’ipotesi di rinnovo in commento introduce il nuovo elemento variabile della retribuzione (EVR).
Vengono pertanto modificati l’articolo 15 della parte Operai e l’articolo 50 della parte Impiegati relativi all’erogazione dell’elemento economico territoriale e dei premi di produzione.
Il nuovo elemento variabile della retribuzione infatti andrà a sostituire, dal 1° luglio 2011, l’elemento economico territoriale (EET) il quale, per espressa previsione del rinnovo in esame, verrà conglobato, sempre a decorrere dal 1° luglio 2011, nell’indennità territoriale di settore (per gli operai) e nel premio di produzione (per gli impiegati).
Il nuovo EVR non potrà eccedere il 6% dei minimi in vigore al 1° gennaio 2010 e sarà quantificato dalle organizzazioni territoriali a decorrere dal 1° luglio 2011.
Accordi locali. In conseguenza all’introduzione dell’elemento variabile della retribuzione (EVR) viene integrato l’articolo 42 con l’indicazione delle modalità per la sua quantificazione.
Viene innanzitutto precisato come il nuovo elemento variabile della retribuzione:
– costituirà, così come l’EET, un premio variabile che terrà conto dell’andamento congiunturale del settore;
sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio;
– non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
La quantificazione dell’importo di EVR, che non potrà eccedere il 6% dei minimi in vigore al 1° gennaio 2010, si muoverà su due livelli, nazionale e territoriale, attraverso la valutazione di 5 parametri (di cui 3 definiti per tutto il territorio nazionale e 2 scelti a livello territoriale).
Tale valutazione avverrà raffrontando su base triennale (si tratta di un triennio “mobile”) i parametri di riferimento:
– nel caso in cui, in fase di raffronto, 1 dei parametri risultasse pari o positivo, l’EVR verrà riconosciuto nella misura variabile entro il 20% dell’EVR fissato a livello territoriale;
– nel caso in cui, in fase di raffronto, 2 dei parametri risultassero pari o positivi, l’EVR verrà riconosciuto nella misura variabile tra il 20% e il 40% dell’EVR fissato a livello territoriale;
– nel caso in cui, in fase di raffronto, 3 dei parametri risultassero pari o positivi, l’EVR verrà riconosciuto nella misura variabile tra il 40% e il 70% dell’EVR fissato a livello territoriale;
– nel caso in cui, in fase di raffronto, 4 dei parametri risultassero pari o positivi, l’EVR verrà riconosciuto nella misura variabile tra il 70% e il 100% dell’EVR fissato a livello territoriale;
– nel caso in cui, in fase di raffronto, tutti i parametri risultassero pari o positivi, l’EVR verrà riconosciuto nella misura del 100% dell’EVR fissato a livello territoriale.
Ferie. Vengono integrati gli articoli 18 e 62 in materia di ferie prevedendo, al fine di agevolare i lavoratori migranti e compatibilmente con le esigenze aziendali, la possibilità per i lavoratori di usufruire di due delle quattro settimane di ferie nell’arco di 12 mesi successivi all’anno di riferimento.
Diritto alla studio. Viene integrato il comma 1 dell’articolo 86 relativo ai permessi per studio dei lavoratori edili non in prova e modificato il comma 2 dello stesso articolo.
Tale ultima diposizione stabiliva che i corsi di studio per i quali potevano essere richiesti i permessi predetti non dovessero avere una durata inferiore a 300 ore di insegnamento effettivo. Tale limite minimo è stato portato a 150 ore.
Lavoro a tempo parziale e DURC. L’articolo 97 del CCNL Edilizia artigianato precisa che un’impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.
Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa.
Il verbale di accordo in commento introduce un nuovo comma all’articolo citato precisando come i contratti di lavoro a tempo parziale eccedenti tale percentuale impediscano il rilascio del DURC all’impresa richiedente.
Viene infine precisato, in una dichiarazione a verbale relativa all’interpretazione del comma 9, che le imprese che occupano da 0 a 3 dipendenti possono assumere un solo dipendente con contratto part-time (tetto massimo usufruibile di 912 ore annuali).
Contributo per lavori usuranti. Il 1° gennaio 2011 entra in vigore il contributo dello 0,10% previsto per i lavori usuranti e pesanti dal CCNL 23 luglio 2008.
Il rinnovo in commento stabilisce che la metà di tale contributo venga versato, fino al 30 settembre 2012, alle Casse edili a titolo di contributo straordinario “Fondo di previdenza complementare Prevedi”.
Tale importo verrà poi riversato da parte delle Casse edili al Fondo Prevedi alle seguenti scadenze:
– dicembre 2011, per la somma raccolta fino al 30 settembre 2011;
– dicembre 2012, per la somma raccolta nel periodo 1° ottobre 2011 – 30 settembre 2012.
Il restante 0,05% andrà invece versato (sempre con decorrenza 1° gennaio 2011) in un apposito fondo denominato “Fondo lavori usuranti e pesanti” istituito presso le Casse edili.
A decorrere dal 1° ottobre 2012, cessando il versamento della predetta quota di contributo al Prevedi, il contributo per lavori usuranti e pesanti si fissa allo 0,10%.
Ammortizzatori sociali nel settore edile. Sottoscritto un avviso comune con cui le parti annunciano di volersi muovere per l’introduzione di un’indennità integrativa di disoccupazione per gli operai del settore edile licenziati per riduzione del personale o per fine o mancanza di lavoro.
L’obiettivo è quello di ottenere una riduzione di 2 punti percentuali dell’aliquota INPS di finanziamento della CIGO e di orientare le somme così risparmiate in un apposito fondo costituito presso le Casse edili provinciali.
Le singole Casse edili a loro volta provvederanno al versamento di una percentuale di tali contributi in un fondo a carattere nazionale gestito dalla CNCE per ovviare agli eventuali casi di gravi crisi occupazionali che si dovessero verificare nelle singole realtà.
Aumenti retributivi e nuovi minimi. L’ipotesi di rinnovo prevede un aumento contrattuale complessivo, per il 3° livello, di euro 78,29 da riconoscere in due tranches:
– euro 44,00, dal 1° gennaio 2011;
– euro 34,29, dal 1° giugno 2012.
Gli aumenti risultano i seguenti:
Livello | Aumento dal 1° gennaio 2011 |
Aumento dal 1° giugno 2012 |
Totale aumento |
7 | 69,38 | 54,08 | 123,46 |
6 | 60,92 | 47,48 | 108,40 |
5 | 50,77 | 39,57 | 90,34 |
4 | 47,05 | 36,67 | 83,72 |
3 | 44,00 | 34,29 | 78,29 |
2 | 38,92 | 30,34 | 69,26 |
1 | 33,85 | 26,38 | 60,23 |
I nuovi minimi dunque risultano i seguenti:
Livello | Minimi al 1° gennaio 2010 |
Minimi dal 1° gennaio 2011 |
Minimi dal 1° giugno 2012 |
7 | 1.524,34 | 1.593,72 | 1.647,80 |
6 | 1.333,18 | 1.394,10 | 1.441,58 |
5 | 1.110,77 | 1.161,54 | 1.201,11 |
4 | 1.028,89 | 1.075,94 | 1.112,61 |
3 | 962,23 | 1.006,23 | 1.040,52 |
2 | 850,49 | 889,41 | 919,75 |
1 | 743,46 | 777,31 | 803,69 |
Fonte: guidaallavoro.ilsole24ore.com