I lavoratori possono accedere al finanziamento agevolato attraverso il proprio sostituto d’imposta e, in caso di indisponibilità di quest’ultimo, richiederlo autonomamente
Ampliata la categoria dei tributi per il versamento dei quali è possibile ottenere il finanziamento garantito dallo Stato. Con la circolare n. 46/E del 6 dicembre, nell’agevolazione entrano anche le ritenute dovute dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 e quelle che i sostituti d’imposta devono regolarizzare entro il 16 dicembre. Una precisazione dovuta per favorire l’uscita generale dall’emergenza per tutti coloro che hanno subito danni in seguito al terremoto dello scorso maggio.
Nel quadro complessivo delle norme emanate per risolvere la difficile situazione post terremoto, l’Agenzia ha reputato coerente l’estensione dell’aiuto verso tutti i tipi di tributi.
Premesso che fronteggiare le problematiche causate dall’ultimo sisma ha comportato, come naturale conseguenza, una corposa produzione di disposizioni in favore delle popolazioni colpite, e considerato che nel quadro complessivo delle norme emanate si è disegnato un sistema unitario volto a facilitare il ritorno alla normalità, l’Agenzia delle Entrate, con il documento di prassi non ha fatto altro che fornire una lettura logico-sistematica delle stesse norme, focalizzata, in particolare, sull’analisi dell’articolo 1, del decreto legge 194/2012.
In sostanza, il dettato della richiamata disposizione apriva le porte al finanziamento garantito dallo Stato (articolo 11, decreto legge 174/2012), oltre che ai titolari di reddito d’impresa, anche ai lavoratori autonomi, agli esercenti attività agricole e ai lavoratori dipendenti proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale, dichiarata inagibile in seguito agli eventi sismici.
Nell’aiuto di cui si fa garante lo Stato, diretto a coprire i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, rientravano quindi i tributi dovuti, dai titolari di redditi di lavoro dipendente, dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nessun cenno alle ritenute.
Su un altro fronte, però, l’articolo 11, comma 5, Dl 174/2012, nel disporre la possibilità, per i sostituti di imposta, di regolarizzare gli adempimenti relativi alle ritenute Irpef (già operate e non riversate a partire dal 20 maggio) entro il 16 dicembre, senza applicazione di sanzioni e interessi, stabiliva, in pratica, una gradualità nel prelievo degli importi da versare nel periodo 20 maggio-30 novembre.
Tanto premesso, l’Agenzia ha ritenuto coerente prevedere un sistema di finanziamento rivolto a tutti gli importi dovuti da uno stesso contribuente dipendente, incluse le ritenute da pagare entro il 30 giugno 2013.
Con la circolare odierna, inoltre, ha specificato le modalità che il lavoratore deve seguire per accedere al finanziamento:
- formulare una richiesta al sostituto, il quale potrà utilizzare l’aiuto anche per la regolarizzazione delle ritenute da versare entro il 16 dicembre, rivalendosi sul sostituito da luglio 2013 secondo il piano di ammortamento
- chiederlo direttamente, nel caso in cui il proprio sostituto non “risponda” affermativamente o non abbia i requisiti per ottenere il prestito. In queste ipotesi, comunque, lo stesso sostituto dovrà avvisare il contribuente.
Se, poi, il dipendente non effettua alcuna richiesta al sostituto e non si attiva autonomamente, resta valido quanto disposto dall’articolo 11, comma 5, del Dl 174/2012, che prevede la limitazione delle trattenute nel rispetto di un quinto della retribuzione.
Infine, un’ultima precisazione: oltre ai dipendenti possono usufruire del finanziamento “garantito” anche i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, a condizione che percepiscano compensi periodici.