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Con il Jobs Act (Dlgs n.150/15) cambiano i requisiti per mantenere il diritto alle prestazioni di sostegno al reddito. Per conoscere meglio i nuovi riferimenti normativi la Fondazione studi dei Consulenti del lavoro ha pubblicato la circolare n.22/15 con tutti gli approfondimenti in materia.

Ciascun beneficiario di prestazioni a sostegno del reddito è tenuto ad attenersi ai comportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato ed è soggetto, in mancanza, oltre agli obblighi della specifica disciplina di legge, a determinate sanzioni.

Nello specifico, con riferimento all’ASpI, NASpI, DIS-COLL e indennità di mobilità, in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni o agli appuntamenti, o di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento, è applicata:

1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;

2) la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;

3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

Per la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di ricerca e formative, è applicata:

1) la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione;

2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

Anche per quanto riguarda l’ASDI(assegno di disoccupazione)sono previste sanzioni collegate al comportamento omissivo del soggetto percettore della misura di sostegno al reddito, ma l’eventuale decurtazione dell’assegno non escluderà la concessione dei previsti incrementi per carichi familiari.

Infine, nell’ipotesi di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua, in assenza di giustificatomotivo, vi è decadenza dalla prestazione. Il Ministero del Lavoro, su proposta dell’ANPAL, stabilirà il valore ed il significato di congrua offerta di lavoro.

In caso di decadenza, per sanzioni, dallo stato di disoccupazione non è possibile effettuare una nuova iscrizione al portale prima che siano decorsi due mesi, ma avverso detti provvedimenti sanzionatori il disoccupato potrà presentare ricorso all’ANPAL.

Anche i lavoratori percettori di misure di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per effetto del ricorso a cassa integrazione, contratti di solidarietào intervento di fondi solidarietàsono obbligati a partecipare ai servizi di politica attiva. Ciò solo quando la riduzione di orario sia superiore al 50% dell’orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi.

In questi casi il patto di servizio può essere stipulato con il coinvolgimento del datore di lavoro e dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

In caso di mancata partecipazione alle attività il lavoratore è soggetto alle medesime sanzioni della decurtazione e della decadenza.

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