I datori di lavoro hanno tempo fino al 17 dicembre (il 16 è domenica) per versare l’acconto dell’imposta sui rendimenti del trattamento di fine rapporto dei loro dipendenti
Tassazione soft sulle rivalutazioni
L’imposta, sostitutiva delle imposte sui redditi, è pari all’11% e si applica sul “guadagno”, cioè sul rendimento del trattamento di fine rapporto nelle casse aziendali. Per legge, infatti, il Tfr accantonato al 31 dicembre di ogni anno (al netto delle quote maturate nell’anno stesso) deve essere rivalutato sulla base di un apposito coefficiente, composto da un tasso fisso, pari all’1,5%, e da uno variabile, pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat, rilevato nel mese di dicembre dell’anno precedente. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, l’indice Istat cui far riferimento è quello relativo al mese in cui è avvenuto l’evento.
Calcolo al bivio per l’acconto
Come calcolare l’acconto di dicembre? Due le strade alternative che si aprono per i datori di lavoro: il metodo storico e quello previsionale.
Se si opta per il primo criterio, l’acconto di imposta va calcolato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, quindi il 2011, tenendo anche conto di quelle relative ai Tfr, eventualmente erogati nello stesso anno (ad esempio, in seguito a licenziamenti o dimissioni).
Se il datore di lavoro sceglie invece di utilizzare il metodo previsionale, dovrà determinare presuntivamente l’acconto dovuto sul 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale si versa l’acconto. In questo caso, l’imponibile è dato dal Tfr maturato fino a tutto il 31 dicembre dell’anno precedente relativamente a tutti i dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell’anno in corso. Quindi, per il 2012, l’imponibile da utilizzare è calcolato sul Tfr maturato fino al 31 dicembre 2011 facendo riferimento al numero dei dipendenti ancora in forza al 30 novembre scorso. Per determinare la percentuale di rivalutazione, occorrerà poi prendere in considerazione l’incremento dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato a dicembre 2011.
Come chiarito dalla circolare 50/2002, emanata in risposta ad alcuni quesiti, i sostituti “nati” nell’anno precedente a quello per cui è dovuto l’acconto possono saltare l’appuntamento di dicembre e passare alla cassa direttamente in febbraio per il saldo o, in alternativa, determinare l’acconto in via presuntiva. Nei casi di licenziamento o dimissioni in corso d’anno (entro il 30 novembre 2012), l’acconto sarà pari al 90% dell’imposta trattenuta sulle rivalutazioni al momento della cessazione del rapporto.
L’F24 si fa in due
Sia il pagamento dell’acconto sia quello relativo al saldo viaggiano, con modalità telematiche, in F24: è quindi possibile compensare il debito fiscale con eventuali altre imposte o contributi a credito. Inoltre, può essere utilizzato il credito d’imposta derivante dal prelievo anticipato sui Tfr effettuato negli anni 1997-1998 (articolo 3 della legge 662/1996, Finanziaria 2007).
Per il versamento di dicembre, occorrerà riportare, nella sezione “Erario”, il codice tributo 1712 (acconto imposta sostitutiva). Per la seconda e ultima tranche, a febbraio, bisognerà inserire il codice 1713 (saldo).