Firmata, il 10/6/2015, tra la CNA Produzione, la CNA Artistico e tradizionale, la CONFARTIGIANATO Chimica, Gomma, Plastica e Vetro, la CONFARTIGIANATO Associazione ceramisti, la CASARTIGIANI, la CLAAI e la FILCTEM-CGIL, la FEMCA-CISL, la UILTEC-UIL, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Area Chimica Ceramica del 25/7/2011. L’intesa che sarà sottoposta al vaglio delle assemblee dei lavoratori che si concluderanno nel mese di luglio, ha una decorrenza che va dall’1/1/2013 al 31/12/2016.

Parte economica settori Chimica, Gomma Plastica, Vetro

Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi riferiti ai 3° Livello a partire dall’1/7/2015, 1/1/2016, 1/7/2016, 1/12/2016 così come da tabelle che seguono.
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum” pari ad euro 150,00 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L’importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in 2 soluzioni: !a prima pari ad euro 80,00 con la retribuzione del mese ottobre 2015, la seconda di euro 70,00 con la retribuzione del mese di ottobre 2016.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Livello Dall’1/7/2015 Dall’1/1/2016 Dall’1/7/2016 Dall’1/12/2016
15,00 10,00 20,00 20,00

Parte economica settori Ceramica, Terracotta, Gres e decorazioni di piastrelle

Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi riferiti ai Livello E a partire dall’1/7/2015, 1/3/2016, 1/9/2016, 1/12/2016 cosi come da tabelle che seguono.
Ad integrale copertura dei periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione de! presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum” pari ad euro 130,00 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata dei rapporto nel periodo interessato.
L’importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in 2 soluzioni: la prima pari ad euro 70,00 con la retribuzione del mese di ottobre 2015, la seconda pari ad euro 60 con la retribuzione del mese di ottobre 2016.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Livello Dall’1/7/2015 Dall’1/3/2016 Dall’1/9/2016 Dall’1/12/2016
E 15,00 10,00 20,00 17,00

– Chiarimento a verbale –

Le parti si impegnano ad elaborare e condividere, secondo la regola del riproporzionamento percentuale, i valori degli aumenti salariali riferiti a tutti i livelli di inquadramento entro il mese di giugno 2015.

Apprendistato professionalizzante ai sensi del D.Lgs. 167/2011 e successive integrazioni

La nuova regolamentazione decorre dall’1/6/2015.
Il contratto di apprendistato può essere instaurato:

– nel Settore Chimica, Gomma-Plastica, Vetro per i profili dei lavoratori operai, intermedi ed impiegati dei livelli dal 7° al 3° (2° per gli impiegati) e per le relative mansioni;

– nel Settore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di Piastrelle per i profili dei lavoratori operai, intermedi ed impiegati dal livello A al livello E e per le relative mansioni.

Il periodo di prova non può superare i 3 mesi.
Agli apprendisti si applica quanto previsto dal CCNL, per gli impiegati e gli operai, in materia di ferie e di trattamento per malattia e infortunio.

Durata dell’apprendistato professionalizzante
La durata minima del contratto di apprendistato è fissata in 6 mesi.
La durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla qualifica da raggiungere:

Settore Chimica, Gomma-Plastica, Vetro
– 1° Gruppo (livelli, 5°s, 6°, 7°) durata: 5 anni
– 2° Gruppo (livelli 4° e 5°) durata: 4 anni
– 3° Gruppo (livello 3°, 2°) durata: 3 anni

Per gli apprendisti del settore vetro artistico, le durate dell’apprendistato in nessun caso potranno essere inferiori a quelle determinate ai sensi della regolamentazione dell’apprendistato di cui al CCNL 11/7/2000. In tale ipotesi, la progressione retributiva sarà la medesima del Gruppo di pari durata.

Settore Ceramica, Terracotta, Gres e decorazione di piastrelle
– 1° Gruppo (livelli, A e B) durata: 5 anni
– 2° Gruppo (livelli C e D) durata: 4 anni
– 3° Gruppo (livello E) durata: 3 anni

Resta inteso che le durate dell’apprendistato del livello E in nessun caso potranno essere inferiori a quelle determinate ai sensi della regolamentazione dell’apprendistato di cui al CCNL 30/3/1993 e dell’ipotesi di accordo del 29/1/1998. In tale ipotesi, la progressione retributiva sarà la medesima del lI Gruppo.
Per gli impiegati amministrativi di tutti i settori la durata dell’apprendistato professionalizzante è ridotta a 3 anni a tutti gli effetti contrattuali, ivi compresi quelli retributivi.

Retribuzione apprendistato
La retribuzione dell’apprendista è determinata mediante l’applicazione delle percentuali sotto indicate sulla retribuzione tabellare prevista dal presente CCNL, relativa al livello salariale nel quale il lavoratore sarà inquadrato al termine del periodo di apprendistato al lordo delle ritenute previdenziali.
Le parti concordano che la retribuzione dell’apprendista non potrà superare – per effetto delle minori trattenute contributive – la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello; la stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione.

Settore Chimica, Gomma-Plastica, Vetro

Gruppi I sem II sem IlI sem IV sem V sem VI sem VII sem VIII sem IX sem X sem
70% 70% 75% 75% 85% 85% 90% 90% 95% 100%
70% 70% 75% 75% 80% 80% 90% 100%
70% 70% 75% 75% 80% 100%

Settore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di Piastrelle

Gruppi I sem II sem IlI sem IV sem V sem VI sem VII sem VIII sem IXsem Xsem
70% 70% 75% 75% 85% 85% 85% 85% 90% 100%
70% 70% 75% 75% 85% 85% 90% 100%
70% 70% 75% 75% 80% 100%

Contratto a tempo determinato
Durata:
Il contratto a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, non può superare i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro. Superato tale periodo, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato una volta decorsi i termini previsti dal comma 2 dell’art. 5, del D.Lgs. 368 del 2001.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente, in attuazione del rinvio legislativo previsto dall’art. 5, comma 4-bis, terzo periodo del D.Lgs. n. 368/2001, come modificato dalla Legge n. 247/2007, un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 8 mesi, prorogabile a 12 mesi dalla contrattazione collettiva regionale, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali.

Limiti quantitativi:
Nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti, è consentita l’assunzione di 2 lavoratori a termine.
Per le imprese con più di 5 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l’assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza. Resta inteso che dal computo dei suddetti limiti quantitativi sono esclusi i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Ai sensi della legislazione vigente i predetti limiti percentuali si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
Ai sensi dei comma 7 lett. a) dell’art.10 D.Lgs. 368/2001, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 12 mesi della fase di avvio di nuove attività d’impresa, ovvero dall’entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale.

Diritto di precedenza:
Il lavoratore che nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate.

Intervalli temporali:
Ai sensi del comma 3 dell’art 5, D.Lgs. 368/2001, cosi come novellato dal D.L. 76 convertito in Legge 99/2013, il periodo di intervallo tra due contratti è fissato in 10 giorni per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi e in 20 giorni per i contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi.
Ai sensi dell’art. 5, c. 3, del D.Lgs. 368/2001, così come novellato dal D.L. 76 convertito in Legge 99/2013, si conviene sull’assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a tempo determinato effettuato per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

fonte: http://www.tcplet.it