È l’appuntamento di chiusura con l’imposta sostitutiva dell’Irpef dovuta sull’incremento annuale del capitale accantonato per il trattamento di fine rapporto di lavoro
Sostituti d’imposta in cassa entro giovedì 16 febbraio per rispettare, senza sanzioni, l’appuntamento con il saldo dell’imposta sostitutiva dell’Irpef sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto dei dipendenti, che si sono determinate nel 2011. L’importo da pagare è ciò che rimane scalando dall’importo complessivo l’acconto corrisposto a dicembre.
Rivalutazione Tfr e imposta sostitutiva
Innanzitutto è bene chiarire che la scadenza del 16 febbraio non riguarda la liquidazione “finale” del Tfr, che segue le regole ordinarie, ma la sua rivalutazione annuale, prevista dall’articolo 2120 del codice civile che disciplina la materia. Esclusi dal tributo, inoltre, i fondi pensionistici complementari.
Le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre di ogni anno (escluse quelle maturate nell’anno stesso) dai sostituti d’imposta per i loro assistiti vengono, dunque, “maggiorate” applicando un coefficiente costituito da un tasso fisso dell’1,5%, più uno variabile, pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
L’11% per cento di questo aumento di capitale costituisce l’imposta sostitutiva dell’Irpef da versare al Fisco.
Pagamento in due tempi
Doppia scadenza per “onorare” il tributo: il 16 dicembre dell’anno di competenza in cassa per l’acconto (nella misura del 90%), calcolato con il metodo storico o previsionale, e il successivo 16 febbraio per il versamento del saldo. In cassa, il 16 febbraio, anche i datori di lavoro che hanno saltato l’acconto di dicembre perché sostituti d’imposta soltanto dall’anno precedente a quello per il quale era dovuto l’anticipo, ossia, nel nostro caso, dal 2010. Non scontano l’imposta, invece, per mancanza di rivalutazioni, i sostituti “nati” nel 2011.
Con il modello F24, via libera alle compensazioni
I titolari di partita Iva possono utilizzare, per il pagamento, soltanto il canale telematico, attraverso il modello F24, che consente di compensare eventuali altri crediti tributari e contributivi: il codice da indicare nella “Sezione Erario” è il 1713.
Gli altri contribuenti possono invece effettuare il versamento anche alle poste, in banca o presso gli agenti della riscossione, presentando il modello F24 in formato cartaceo.
Fonte: fiscooggi.it