In caso di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., per il computo del requisito dell’anzianità di servizio presso l’azienda richiedente il trattamento ai fini dell’accesso agli ammortizzatori sociali, deve essere computata anche l’anzianità maturata presso l’azienda di provenienza, stante il fatto che “il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che discendono dal rapporto di lavoro precedentemente instaurato con il cedente”.
Lo precisa il Ministero del Lavoro in risposta all’Interpellon. 9 del 10 aprile 2012, a seguito di specifico quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
Fonte:seac.it