In data 10 dicembre 2010 tra AITE, AITI, ANSEP-UNITAM, ASSOESPRESSI, ASSOLOGISTICA, FEDESPEDI, FEDIT, FISI, FEDERLAVORO e SERVIZI – CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP SERVIZI, PRODUZIONE E SERVIZI DI LAVORO – AGCI e FILT-CGIL, FIT-CISL E UILTRASPORTI è stato sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione. L’intesa è stata inoltre sottoscritta in data 17 dicembre 2010 da Anita, Fita-CNA, Tsportounito FLAP – Unimpresa.

Aumenti e nuovi minimi. I minimi tabellari mensili vengono incrementati dei seguenti importi e decorrenze:

Categoria Aumento dal
1.1.2011
Aumento dal
1.9. 2011
Aumento dal
1.2.2012
Aumento dal
1.12. 2012
Totale
Q 45,12 32,23 38,68 41,26 157,29
1 42,23 30,17 36,20 38,61 147,21
2 38,76 27,69 33,22 35,44 135,11
3S 35,00 25,00 30,00 32,00 122,00
3 34,13 24,38 29,26 31,21 118,98
4 32,40 23,14 27,77 29,62 112,93
5 30,95 22,11 26,53 28,30 107,88
6 28,93 20,66 24,79 26,45 100,83

I nuovi minimi risultano dunque i seguenti:

Categoria Minimi al
31.12. 2010
Minimi dal
1.1.2011
Minimi dal
1.9.2011
Minimi dal
1.2.2012
Minimi dal
1.12.2012
Q 1.812,83 1.857,95 1.890,19 1.928,86 1.970,12
1 1.702,42 1.744,65 1.774,82 1.811,02 1.849,63
2 1.564,21 1.602,97 1.630,66 1.663,88 1.699,32
3S 1.412,37 1.447,37 1.472,37 1.502,37 1.534,37
3 1.375,07 1.409,20 1.433,58 1.462,84 1.494,05
4 1.307,66 1.340,06 1.363,20 1.390,97 1.420,59
5 1.247,27 1.278,22 1.300,33 1.326,86 1.355,15
6 1.164,54 1.193,47 1.214,13 1.238,92 1.265,37

Una tantum. Le parti stabiliscono l’erogazione ai lavoratori in forza alla data della sottoscrizione del presente accordo di un’indennità di euro 150,00 lorde suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo di carenza contrattuale.
Tale importo viene erogato in due rate di pari entità:
– la prima entro gennaio 2011;
– la seconda entro marzo 2011.
L’ipotesi di rinnovo precisa poi che:
– al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l’erogazione avviene con criteri di proporzionalità;
– non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni si computano come mese intero;
– l’indennità non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del TFR.

Assistenza sanitaria integrativa. Con decorrenza 1° luglio 2011 è previsto il versamento di un contributo mensile a carico azienda pari a euro 10,00 (per 12 mensilità) con riferimento a ciascun lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti.

Ente bilaterale. Sempre a decorrere dal 1° luglio 2011:
– le aziende sono chiamate al versamento di un contributo mensile pari a euro 2,00 (per 12 mensilità) con riferimento a ciascun lavoratore in forza;
– i lavoratori sono chiamati al versamento di un contributo mensile pari a euro 0,50 (per 12 mensilità).